Richiesta parere circa la designazione di commissioni e gruppi consiliari.
Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto il parere della scrivente in ordine alla procedura da seguire per la surroga o la sostituzione di componenti delle Commissioni consiliari circoscrizionali, istituite nell'ambito dei Consigli circoscrizionali di un Comune di, in caso di dimissioni o impedimento temporaneo.
Al riguardo, atteso che non è stata adottata una specifica previsione disposta con regolamento interno di un Consiglio circoscrizionale, si ritiene che possa farsi riferimento alla delibera del 13 febbraio 2002, n. 1, con la quale sono state istituite le commissioni consiliari circoscrizionali ai sensi dell'art. 37 del Regolamento delle Circoscrizioni del Comune XXXX del 12 dicembre 2001, n. 176.
Con tale delibera, assunta in esecuzione del suddetto Regolamento delle Circoscrizioni, il Consiglio circoscrizionale ha stabilito che, in fase di costituzione, i Gruppi circoscrizionali debbano comunicare al Presidente i nomi dei propri componenti, designati in seno alle commissioni, entro cinque giorni dalla esecutività della citata delibera.
Si ritiene, pertanto, ad avviso della scrivente, che in caso di dimissioni di uno dei componenti delle commissioni suddette, si possano seguire le stesse modalità utilizzate per la prima costituzione.
Conseguentemente il Gruppo di appartenenza del componente dimissionario, dovrà designare, entro cinque giorni dalle dimissioni un altro consigliere, per garantire il rispetto della proporzione esistente e tenendo presente il limite di partecipazione a non più di tre Commissioni di ciascun consigliere.
Infatti il già citato art. 37, ha previsto, che si debba procedere all'assegnazione dei Consiglieri alle commissioni 'sulla base delle designazioni dei Gruppi ed in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata la proporzione esistente tra i Gruppi'.
Per quanto riguarda invece la sostituzione di un componente, in caso di assenza o impedimento, sembra difficile ipotizzare la validità di una sostituzione del componente assente, comunicata in apertura di seduta della Commissione, senza preavviso.
Si richiama in proposito il principio, generale e consolidato, relativo all'avviso di convocazione ai consiglieri comunali - con annesso elenco degli oggetti da trattarsi ( c.d. ordine del giorno ) - nel rispetto dei termini previsti dalla legge (art. 125, commi 3 e 4, del T.U. 1915, che è rimasto in vigore sino alla nuova disciplina, ai sensi dell'art. 273, comma 6 del T.U.E.L. n. 267/2000) ed in ogni caso, almeno 24 ore prima dell'adunanza della commissione, applicabile anche alle convocazioni dei consiglieri circoscrizionali..
Si osserva poi che, in assenza di una espressa norma regolamentare al riguardo, non è prevista la necessaria sostituzione dei componenti delle commissioni, potendo le stesse ben espletare la propria attività quando sia presente la maggioranza dei componenti, e fra questi vi siano il presidente ed il segretario.
Spetta pertanto al Consiglio circoscrizionale adottare un regolamento delle suddette commissioni consiliari circoscrizionali, che ne disciplini il funzionamento.
La proporzione tra le forze politiche presenti nell'ambito del Consiglio deve essere garantita nella composizione e, quindi, nella designazione dei componenti, per assicurare, in seno alle commissioni, la rappresentatività delle forze politiche e non anche nel corso dello svolgimento della sua attività.
Si condivide pertanto la valutazione esplicitata nel quesito in parola e si suggerisce, con l'occasione, che il Consiglio circoscrizionale di yyyy valuti l'opportunità di dotarsi di regolamento interno della circoscrizione prevedendo una dettagliata e puntuale disciplina del funzionamento delle Commissioni consiliari.