- Quesito in merito alla possibilità, per un Comune di 57.000 abitanti, di articolare il proprio territorio prevedendo due circoscrizioni di decentramento per le frazioni e di costituire degli organismi consultivi e di partecipazione per il resto del ter

Territorio e autonomie locali
3 Marzo 2004
Categoria 
03.02.01 Circoscrizione di decentramento comunale
Sintesi/Massima 

- Quesito in merito alla possibilità, per un Comune di 57.000 abitanti, di articolare il proprio territorio prevedendo due circoscrizioni di decentramento per le frazioni e di costituire degli organismi consultivi e di partecipazione per il resto del territorio comunale.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra distinta con la quale si chiede di conoscere se sia possibile, per un Comune di 57.000 abitanti, articolare il proprio territorio prevedendo due circoscrizioni di decentramento per le frazioni e la costituzione di organismi consultivi e di partecipazione per il resto del territorio comunale.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 17 del T.U.O.E.L. 267/2000 prevede che 'i Comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2', cioè disciplinandone con lo statuto e con apposito regolamento l'organizzazione e le funzioni. Tali disposizioni si collegano con quelle recate dall'art. 13, comma 2, dello stesso testo unico, per il quale 'il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia'.
Dalla normativa richiamata emerge chiaramente che per tale Comune, la cui popolazione è compresa nella suddetta fascia demografica (da 30.000 a 100.000 abitanti), l'istituzione di circoscrizioni di decentramento costituisce una facoltà e non un obbligo.
Tale facoltà è stata peraltro esercitata dall'Ente in sede statutaria prevedendo (art.54) che 'il Comune istituisce, nell'ambito del proprio territorio, cinque Circoscrizioni.
Và da sé che l'Ente ben potrà modificare, in piena autonomia, tale scelta prevedendo, come prospettato nella nota in riferimento, l'istituzione di un numero minore di circoscrizioni, corrispondente alle frazioni (due) presenti nel territorio comunale, articolando cioè in forma decentrata solo una parte del territorio comunale.
Se è vero, infatti, che il citato comma 3 dell'art. 17 fa riferimento al 'territorio comunale' e potrebbe quindi, con una interpretazione strettamente letterale, intendersi riferito all'intero territorio comunale, è vero altresì che le forme di decentramento e di partecipazione sono istituti per i quali l'autonomia statutaria e regolamentare si esplica al massimo grado secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 131/2003 che, come noto, ha dato attuazione alla legge costituzionale n. 3/2001.
D'altra parte, la possibilità di prevedere forme di decentramento particolari solo per una parte del territorio comunale è stata sempre ammessa nel nostro ordinamento fin dal testo unico del 1915 il quale già prevedeva, all'art. 121, 'disposizioni speciali' sulla 'separazione dei patrimoni e delle spese' per quelle frazioni che avessero più di 500 abitanti 'quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento'.
Per quanto concerne poi gli organismi consultivi e di partecipazione va invece rilevato che essi, indipendentemente dall'entità demografica dell'ente, fanno parte del contenuto necessario e non meramente facoltativo dello statuto, secondo quanto previsto dall'art.8, comma 1, del citato testo unico, per il quale 'i Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale'. Il successivo comma 3 prevede inoltre che 'nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione, nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini'. Quindi gli istituti di partecipazione e di consultazione della collettività locale devono essere disciplinati nello statuto a prescindere dalla costituzione o meno delle circoscrizioni di decentramento – che peraltro sono anch'esse, come si è visto, strumenti di partecipazione popolare alla vita dell'Ente – e possono riguardare anche l'intero territorio comunale, non solo quelle sue parti ove non sono istituite delle circoscrizioni.
Peraltro codesto ente ben potrà, nella propria autonomia, prevedere ulteriori istituti di partecipazione, non espressamente previsti dalla legge generale statale, in quanto già l'art.6 del citato T.U. prevede che lo statuto determina le forme di partecipazione popolare 'nell'ambito dei principi fissati dalla legge'.
Con la riforma recata dalla legge costituzionale 3/2001 (artt.114 e 117, sesto comma, Cost. nel testo novellato) e con la successiva legge di attuazione l'autonomia statutaria degli enti locali è stata poi ulteriormente ampliata anche con riferimento alle 'forme di partecipazione' (vedi art.4, comma 2, della legge 131/2003), stabilendo che essa debba esplicarsi 'in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'art.117, secondo comma, lettera p) della Costituzione'.
La discrezionalità dell'Ente locale riguarda non il se, ma il modo di promuovere la partecipazione.
Sotto questo profilo va rilevato che molti statuti, al fine di incrementare la partecipazione della collettività locale ai processi decisionali, hanno previsto l'attivazione di specifici organismi consultivi e di partecipazione. Tra questi, meritano una particolare segnalazione:
a) le Consulte, articolate sia per zone territoriali, sia per ambiti tematici. In esse sono, in genere, rappresentate le libere associazioni, le organizzazioni del volontariato, le categorie professionali, gli enti e le istituzioni individuati dal consiglio dell'ente;
b) il Forum dei cittadini e delle Associazioni: finalizzato a migliorare la comunicazione e l'informazione su problemi ed iniziative che riguardano i diritti dei cittadini e l'azione amministrativa dell'ente ;
c) la Conferenza dei servizi, che promuove la consultazione collettiva di enti pubblici, organizzazioni sindacali, categorie economiche, ordini professionali, organizzazioni del volontariato. Esprime pareri su provvedimenti o interventi dell'Amministrazione ;
d) il Consiglio delle donne (o Consulta femminile o Commissione per le pari opportunità) composto dalle elette nel Consiglio dell'ente, nei consigli degli organismi di decentramento e da una rappresentanza dei gruppi e delle associazioni femminili. A tale organo spetta promuovere il ruolo della donna, sostenere le pari opportunità nel lavoro e nella vita sociale.
La determinazione delle modalità di funzionamento di tali organismi e la definizione dei loro rapporti con l'ente locale è demandata, in genere, alla fonte regolamentare.
Gli Statuti attribuiscono agli organismi di partecipazione competenze consultive e propositive. In particolare possono:
a) esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti dell'ente;
b) esprimere proposte agli organi per l'adozione di atti;
c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni dell'ente;
d) chiedere che funzionari dell'ente siano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
Le stesse Consulte, poi, hanno la facoltà di proporre all'amministrazione l'adozione di Carte dei diritti attinenti a spe¬cifici ambiti della vita della comunità o a determinati servizi erogati dall'amministrazione o alla cui erogazione essa parteci¬pa. L'adozione della Carta dei diritti spetta al Consiglio del¬l'ente e se adottata assume valore regolamentare e di indirizzo vincolante per gli ambiti di attività amministrativa e per il funzionamento dei servizi ai quali si riferisce.
Alcuni di tali organismi sono peraltro già stati previsti nello statuto di codesto ente (vedi art. 35) per il quale il Comune 'promuove la costituzione di consulte per aree di attività o di interesse tra le varie forme associative'.
Lo stesso art. 35 prevede anche la possibilità, per il consiglio comunale, di costituire una 'commissione consultiva sui servizi pubblici per verificarne la qualità e formulare proposte di miglioramento', nonché l'istituzione, direttamente disposta con la norma statutaria, di una 'Consulta per l'ambiente ', che organizza annualmente una conferenza aperta alla partecipazione dei cittadini, enti ed associazioni, allo scopo di verificare le condizioni ambientali del territorio.