Richiesta parere circa la nomina di un Commissario Prefettizio con compiti di liquidatore.

Territorio e autonomie locali
19 Febbraio 2004
Categoria 
07.02 Consorzi
Sintesi/Massima 

Richiesta parere circa la nomina di un Commissario Prefettizio con compiti di liquidatore.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato richiesto l'avviso della scrivente in merito alla legittimità della nomina, da parte dell'autorità prefettizia, di un Commissario con compiti di liquidatore del patrimonio di un Consorzio, in adesione alla richiesta formulata in tal senso dal Presidente del suddetto ente, tenuto conto del sopravvenuto recesso della quasi totalità dei soci consortili.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
La legge di riforma delle autonomie locali n. 142/1990, nel novellare la materia dei consorzi, imponeva con norma contemplata dall'articolo 60 a tutti i consorzi costituiti sotto la vigenza del pregresso regime normativo (di cui agli artt. 156-172 del TULCP n. 383/1934), l'obbligo di procedere ad una revisione, concretizzantesi nella rispettiva soppressione ovvero nella trasformazione in una delle forme previste dalla legge di riforma medesima.
Alla riforma introdotta con la legge del 1990 si sostituiva una nuova disciplina, dettata dall'articolo 5 del D.L. n. 361/1995, convertito in legge 27 ottobre 1995, n. 437.
In concreto, veniva parzialmente riformulato l'articolo 25 della legge n. 142/1990, per cui, in estrema sintesi, accanto alla figura del consorzio-azienda veniva ripristinata la figura del consorzio – ente amministrativo.
In tale contesto normativo veniva, altresì, ribadita la necessità che i comuni e le province provvedessero alla revisione dei consorzi (e delle altre forme associative) in atto, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla novellata disciplina.
In caso di inottemperanza all'obbligo di procedere alla cennata revisione, si apriva un procedimento complesso, cui dava avvio l'autorità prefettizia,che consentiva, conclusivamente, l'effettuazione dell'adempimento in parola.
L'art. 273, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 ha mantenuto ferma, in via transitoria, la surriferita disciplina, 'fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative'.
In linea teorica, il consorzio in esame avrebbe dovuto reputarsi soggetto al regime normativo sopra descritto, ottemperando al prescritto obbligo di revisione.
Nell'attuale momento storico, tuttavia, il procedimento contemplato dal comma 1 bis dell'articolo 60 della legge n. 142/1990 (mantenuto in vigore, come si è detto, dall'art. 273, co. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000) va valutato in termini di problematicità.
Il procedimento in parola, invero, prevede, fra l'altro, che il prefetto, decorso infruttuosamente il termine assegnato agli enti aderenti al consorzio per deliberare la revisione, provveda a darne comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti degli enti inadempimenti.
In seguito alla recente legge costituzionale n. 3/2001 (recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) l'attività di controllo sostitutivo è rimessa alla responsabilità del Governo secondo la disciplina di cui all'art. 8 della legge 131/2003, cha ha dato attuazione all'art. 120 della Costituzione.
Nell'attuale fase transitoria, la inammissibilità dell'intervento del CO.RE.CO. determina un vuoto nel procedimento avviato con la diffida prefettizia e, quindi, l'esigenza di risolvere alternativamente il problema.
Sulla base degli elementi forniti da codesta Prefettura, emerge la sussistenza, da lungo tempo, di una carenza di interesse al mantenimento del consorzio, comune a tutti gli enti aderenti, sfociata poi nel recesso della quasi totalità degli stessi e nella richiesta, avanzata nei confronti dell'autorità prefettizia, di voler provvedere alla nomina di un commissario con compiti di liquidatore del patrimonio del consorzio in questione.
Con tali premesse, si ritiene che, nel caso di specie, gli enti partecipanti al consorzio debbano deliberare la soppressione dello stesso (con conseguente sua liquidazione) indipendentemente dal procedimento previsto dal comma 1 bis dell'articolo 60 della legge n. 142/1990.
Quanto alla richiesta di nomina del surriferito commissario prefettizio, si concorda con codesta Prefettura nel senso della non accoglibilità della richiesta medesima, non sussistendo nel vigente ordinamento i presupposti normativi su cui possa fondarsi la competenza in parola del Prefetto.
Quest'ultimo nell'ambito della consueta attività di collaborazione a favore degli enti locali, rientrante fra le proprie competenze istituzionali, potrà, pertanto, valutare l'evenienza di prestare il proprio supporto in esito alla richiesta d'intervento formulata dal Presidente del Consorzio interessato, dando impulso all'attività deliberativa degli enti aderenti allo stesso, finalizzata alla sua soppressione e liquidazione.