Rimborsi spese- Richiesta parere in merito al rimborso spese legali amministratori assolti perchè il fatto non sussiste.

Territorio e autonomie locali
17 Febbraio 2004
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Richiesta parere in merito al rimborso spese legali amministratori assolti perchè il fatto non sussiste.

Testo 

Un ente ha chiesto se sia possibile rimborsare le spese legali sostenute dall' ex sindaco del comune, 'sottoposto, in concorso con altri, a procedimento penale per presunti reati contro il Comune (delitto p.e p. dagli artt.61 n.2), 81 C.p.V. 110,112, n.1), 323 comma 2 C.p.), conclusosi con sentenza di assoluzione del Tribunale di tutti gli imputati, compreso l'ex sindaco, perché il fatto non sussiste.
Si rappresenta al riguardo che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente previste, invece, per i dipendenti comunali.
Al riguardo, si evidenzia che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 197 del 2000, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma che prevede l'indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, nel caso si trovino sottoposti ad un procedimento in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, all'esito del quale siano dichiarati esenti da responsabilità, e non anche di quelli sostenuti dagli amministratori:
La Corte ha argomentato, infatti, al riguardo, che la differenzazione di trattamento trova giustificazione nella diversità di rapporto che lega i dipendenti e gli amministratori all'ente: il rapporto di subordinazione, per i primi, un rapporto variamente configurato in dottrina ma comunque non di lavoro subordinato, per i secondi.
In linea con tale orientamento, la V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, ha ritenuto che alla lacuna legislativa potesse ovviarsi con una norma di carattere generale applicabile in via analogica alla fattispecie in questione, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2 del codice civile. In base a tale norma '.Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
L'Alto consesso ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
Ha, altresì, ribadito, con richiamo alla giurisprudenza ordinaria, che ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Pertanto, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato, questo Ministero ritiene praticabile la rifusione delle spese legali sostenute dagli amministratori se gli atti o i fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del mandato ed a condizione che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post a conclusione del procedimento (cfr.: Corte di Cassazione, sez. I, sent. n.15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 03/01/02). In base all'orientamento della magistratura contabile e amministrativa (Corte dei Conti, sezioni riunite,18 giugno 1986, n.501; TAR Lombardia, sez.III, 14 gennaio 1993, n.14; TAR Piemonte, sez.II, 28 febbraio 1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 1994, n.20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
In questa linea si pone la giurisprudenza della Corte dei Conti (sent. n.283 e n. 70 del 1999 della sezione giurisdizionale della Basilicata), potendosi ritenere che, nella fattispecie in esame, il conflitto d'interessi ostativo al rimborso si radichi anche nella mera riconducibilità della condotta, poi ritenuta non penalmente rilevante, alla sfera degli interessi personali dell'amministratore.
Inoltre, perché il fondamento della ammissibilità al rimborso è stato rinvenuto nella applicazione analogica della disciplina del mandato, a giudizio di questo Ufficio, occorre tener conto che, ai sensi dell'art.1710 del codice civile, il mandatario ' è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia', cioè con quella diligenza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza.
Pertanto, ove nella condotta dell'amministratore presa in considerazione nel giudizio penale, a prescindere dalla esclusione della ipotesi del reato, non sia ravvisabile detta diligenza per avere l'amministratore disatteso anche alcune soltanto delle prescrizioni o cautele da essa richieste, viene meno il presupposto della rimborsabilità.
Si specifica, altresì che il beneficio in oggetto, ove ammesso, non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali e adeguatamente documentate, ritenute congrue dall'Amministrazione che ne dispone la rifusione per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio. Valutazione che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, anche per assicurare una corretta gestione delle risorse economiche, e che in virtù dell'autonomia decisionale, è esclusiva prerogativa dell'ente stesso nell'esercizio della propria attività amministrativa.
Da quanto precede si evince come ogni determinazione sulla rimborsabilità o meno delle spese per ogni singola fattispecie presupponga la verifica, caso per caso, della sussistenza degli indicati presupposti, verifica che non può prescindere dall'analisi, quanto meno, della sentenza assolutoria e degli atti amministrativi connessi alla instaurazione del procedimento penale