Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi- Richiesta parere in merito all’Art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
17 Febbraio 2004
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Richiesta parere in merito all’Art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

Con una nota un comune di ha formulato alcuni quesiti in ordine all'applicazione dell'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000.
In particolare, è stato chiesto a chi spetti versare gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a favore di un sindaco, lavoratore autonomo, di un comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, anche nel caso in cui lo stesso amministratore non abbia sospeso o ridotto la propria attività professionale.
Premesso che con l'espressione 'amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti', recata dal comma 2 del sopracitato articolo, si intendono gli amministratori locali lavoratori autonomi, si osserva che con la predetta norma il legislatore, analogamente a quanto previsto al comma 1 per gli amministratori lavoratori dipendenti, tra i quali è ricompresa la carica di sindaco a prescindere dall'entità demografica dell'ente, ha inteso imputare a carico dei bilanci degli enti locali una quota parte degli oneri contributivi dei lavoratori autonomi che ricoprono cariche elettive, normalmente a carico dei diretti interessati.
In attuazione di questa prescrizione normativa, questo Ministero, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero del Tesoro, ha infatti determinato, con decreto del 25 maggio 2001, le quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da versare ai regimi pensionistici cui sono iscritti i lavoratori autonomi che rivestono la carica di amministratori locali.
Detto beneficio si basa sul presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferiscono sull'attività del professionista, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla sua capacità contributiva.
A differenza dei lavoratori dipendenti, infatti, i lavoratori autonomi non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l'attività professionale.
Il versamento dei predetti oneri, da parte degli enti locali, costituisce pertanto un beneficio che va accordato a prescindere dall'incidenza dell'espletamento della carica elettiva sull'effettivo esercizio dell'attività professionale.