Compensi: indennità di funzione- Indennità di funzione per amministratori.

Territorio e autonomie locali
11 Febbraio 2004
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Compensi: indennità di funzione
- Indennità di funzione per amministratori.

Testo 

Viene chiesto di conoscere in quale misura l'indennità di funzione, ai sensi dell'art.82 del d. lgs. n. 267/2000, spetti ad un assessore, già lavoratore dipendente, che percepiva l'indennità di funzione dimezzata, non essendosi posto in aspettativa non retribuita, che a far data dal 16 ottobre 2003 è stato collocato in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223.
L'istituto della 'mobilità' può essere definito una procedura di licenziamento dei lavoratori, dove il lavoratore licenziato e disoccupato risulta iscritto in una lista di mobilità e, in forza di ciò, viene ammesso ad usufruire di particolari agevolazioni per la ricerca di una nuova occupazione. Di talché l'iscrizione alla lista di mobilità non può qualificarsi quale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
Dal quadro delineato, l'amministratore risulta quindi impossibilitato, in quanto non più occupato quale lavoratore dipendente, a richiedere l'aspettativa non retribuita, pertanto, non potendo avvalersi di tale facoltà, come anche i lavoratori autonomi, disoccupati, studenti, pensionati, allo stesso spetterà l'indennità di funzione nella misura intera.