Permessi e licenze - Richiesta parere in merito Art. 79 commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 267/2000.

Territorio e autonomie locali
11 Febbraio 2004
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Permessi e licenze
- Richiesta parere in merito Art. 79 commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 267/2000.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato trasmesso un quesito formulato da un Preside di un istituto d'istruzione superiore, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità per un insegnante dell'istituto, assessore comunale, che ricopre anche la carica di assessore della comunità montana, di cumulare i permessi dal lavoro previsti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.
I permessi per i componenti delle giunte comunali e delle comunità montane sono disciplinati esclusivamente dai commi 3 e 4 del citato art. 79, ad essi si aggiungono quelli non retribuiti previsti dal successivo comma 5.
Ciò premesso, si ritiene che all'amministratore in questione spettino i permessi specificatamente previsti per l'espletamento di ogni singola carica ricoperta, a meno che non si verifichi una coincidenza nell'ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei due distinti organi rappresentativi.
Le norme riflettono il diritto costituzionalmente garantito di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato (art. 51 Cost.) di chi è chiamato a funzioni pubbliche, che non può essere suscettibile di eventuali situazioni limitative.
Si soggiunge, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, al tempo interpellato, ha chiarito con nota del 17 dicembre 1999, che la previsione normativa contenuta nell'art. 45 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, apparentemente restrittiva, che prevede la presentazione trimestrale, da parte del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive, di una apposita dichiarazione circa le assenze dal servizio per gli impegni connessi alla carica ricoperta, riconfermata nella formulazione del 1°comma dell'art. 34 del nuovo C.C.N.L./2003 del comparto scuola, ha la sola funzione di consentire all'istituto scolastico di organizzare per tempo la sostituzione dei docenti assenti, ma non può costituire un limite all'autonoma facoltà decisionale dell'ente locale di mutare secondo le proprie esigenze, il calendario delle sedute stabilite.
Ne consegue che, fermo restando l'onere a carico del docente di comunicare tempestivamente la data in cui, per espletare il mandato, dovrà assentarsi dal lavoro, nessun ostacolo si frappone alla piena applicazione delle norme sui permessi, recate dal decreto legislativo n. 267/2000.