Rimborsi spese- Richiesta parere in merito al rimborso spese legali ad amministratori.

Territorio e autonomie locali
3 Febbraio 2004
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Richiesta parere in merito al rimborso spese legali ad amministratori.

Testo 

E' stato sottoposto un quesito da parte di un comune in merito alla rifusione delle spese legali sostenute da un ex consigliere comunale in un procedimento penale - conclusosi con l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato - nel quale lo stesso, unitamente ad altri due coimputati, esponenti locali di partito ma allora estranei al consiglio comunale, fu querelato per ingiuria continuata ed aggravata dall'allora sindaco, per la diffusione di un volantino relativo alle vicende dell'acquisto di un castello da parte dell'ente. Viene precisato in proposito che nella sentenza si fa esclusivo riferimento alla qualità di esponente e di responsabile di circoli di partito rivestita dai convenuti al tempo della realizzazione e distribuzione del volantino.
L'interessato ha fatto pervenire un proprio scritto nel quale specifica che il volantino è stato da lui redatto, insieme ad appartenenti ad un circolo politico, nello svolgimento del mandato di consigliere comunale e nell'ambito dell'attività di opposizione, visto che nel volantino si stigmatizzava tra l'altro la convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del regolamento urbanistico, proprio a ridosso del ponte di ferragosto, e che con lo stesso si rispondeva ad un volantino nel quale i partiti della maggioranza avevano criticato l'assenza dei consiglieri di minoranza dalla seduta del consiglio convocata per l'approvazione dell'atto urbanistico.
Successivamente, il comune, in risposta alle precisazioni dell'ex amministratore, ha fatto pervenire la sentenza di assoluzione specificando che nella formulazione del quesito si è attenuto al contenuto della pronuncia.
Posto che non sussiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali, si osserva che è orientamento di questo Ministero ritenere praticabile la rifusione delle spese legali sostenute dagli amministratori, se gli atti od i fatti dedotti in giudizio sono stati posti in essere nell'espletamento del mandato ed a condizione che, riconosciuta l'assenza di dolo o di colpa grave, il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato.
Il rigore che deve sorreggere la valutazione della rimborsabilità di dette spese è stato confermato da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.2242/2000. L'Alto Consesso, nel riconoscere l'ammissibilità della rifusione delle spese legali sostenute dagli amministratori locali in base all'applicazione, in via analogica, a detta fattispecie, di una norma di carattere generale quale la disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2, del codice civile, ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
Ha altresì ribadito, con richiamo alla giurisprudenza ordinaria, che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto d'interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post a conclusione del procedimento (cfr. : Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 03/01/02). In base all'orientamento della magistratura contabile e amministrativa (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18 giugno 1986, n.501; TAR Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n.14; TAR Piemonte, sez. II, 28 febbraio 1995, n.138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 1994, n.20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
Ciò premesso, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato, non sembra che, nella fattispecie in esame, la condotta dell'amministratore che ha dato luogo al giudizio, conclusosi poi con l'assoluzione, sia stata posta in essere a causa dell'incarico ricoperto e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, condizioni, queste, ritenute essenziali dalla giurisprudenza richiamata per la rifusione delle spese legali.
Atteso, infatti, che il Consiglio di Stato, nella decisione citata, ha statuito l'attitudine dell'art. 1720, comma 2, c.c. – secondo cui il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico – ad essere applicato, in via analogica, ai rapporti tra ente locale ed amministratore, riconoscendo così anche a quest'ultimo il diritto al ristoro delle perdite sopportate nella gestione dell'interesse altrui, è essenziale, ai fini della ammissibilità della rifusione delle spese legali, che l'atto che ha dato origine all'esborso sia riconducibile all'espletamento del mandato elettivo ed effettuato a causa dello stesso, nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza.
Nella fattispecie in esame, rileva il fatto che il volantino che ha dato origine alla querela, era comunque intestato al partito politico di appartenenza, circostanza che ha indotto il giudice a riferire, nel corpo della sentenza di assoluzione, la redazione e la distribuzione dello stesso manifesto ad 'esponenti e responsabili di circoli di partito'.
Sebbene, inoltre, nella pronuncia venga riconosciuto che il volantino sia scaturito da una polemica innescatasi tra la maggioranza e la minoranza di opposizione e sia privo di antigiuridicità perché espresso nell'esercizio del diritto di critica politica, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato il volantino non appare comunque direttamente imputabile all'ente (mandante) nell'interesse del quale agisce il consigliere (mandatario) e non può fra l'altro essere considerato espressione di una potestà tipica ed esclusiva di chi ricopre la carica di consigliere comunale, come comprova la circostanza che alla sua redazione hanno concorso esponenti di partito non facenti parte del consiglio comunale.
Per quanto esposto, in mancanza di nesso di causalità tra l'adempimento dell'incarico di consigliere e le spese dallo stesso sopportate per la difesa in giudizio, non sussistono, nella fattispecie in esame, le condizioni per la rifusione delle spese legali.