Rimborsi spese- Rimborso spese legali. Richiesta di parere.

Territorio e autonomie locali
29 Gennaio 2004
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Rimborso spese legali. Richiesta di parere.

Testo 

Il sindaco di un comune, chiede un riesame della questione che ha già formato oggetto di valutazione da parte di questo Ministero.
L'ex amministratore, invitato a dedurre e a presentare documentazione dalla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 19/94, e successive modifiche, aveva precisato, in un precedente scritto, di essersi avvalso del proprio legale di fiducia per l'assolvimento di tale adempimento e di essere stato scagionato completamente e definitivamente da addebiti dall'atto di citazione successivamente emesso dalla Procura a carico di altri amministratori, ove testualmente si legge: 'Può pertanto escludersi una responsabilità a carico dei signori ., .. per il mancato perfezionamento dell'espropriazione, avendo per contro gli stessi svolto o fatto svolgere atti rilevanti ai fini dell'avvio della procedura.'.
Interpellato dal comune in ordine alla sussistenza dei presupposti per la rifusione delle spese legali sostenute dall'amministratore per corrispondere all'invito a dedurre, questo Ministero aveva ritenuto, con la nota sopracitata, che l'esborso in questione non fosse rimborsabile in quanto non effettuato per la difesa nell'ambito di un procedimento giudiziario contabile.
Con l'ultima richiesta, l'ex amministratore fa presente, a fondamento di un riesame della richiesta di rifusione, che non sussistono preclusioni normative né all'assimilazione tra proscioglimento in fase istruttoria e proscioglimento conseguente alla fase processuale in senso stretto né all'assimilazione fra la fase istruttoria del procedimento contabile e quella delle indagini preliminari in sede penale, all'esito delle quali è stata ritenuta praticabile anche da questo Ministero la rifusione delle spese legali sostenute. Richiama in proposito la sentenza n.7/2003 del 20.3.2003 con la quale le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno statuito l'applicazione della sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale anche alla fase preprocessuale del giudizio contabile, analogamente a quanto previsto per le indagini preliminari nel giudizio penale, 'attese le sostanziali identità delle due fasi preprocessuali'.
Premesso che la sentenza richiamata, già posta a corredo della precedente istanza e valutata, va considerata esclusivamente in relazione alla domanda dedotta in giudizio, ovverosia in ordine all'applicabilità, alla fase preprocessuale del giudizio contabile, della sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale, si osserva che se l'archiviazione nei termini rappresentati scagiona l'amministratore da responsabilità, non può d'altro canto non considerarsi che la terminologia usata dal legislatore fa esplicito riferimento ad un preciso e formale momento della procedura giurisdizionale contabile e cioè alla sua definitiva conclusione.
L'invito a dedurre è invece atto preprocessuale: per indirizzo giurisprudenziale costante solo con il deposito della citazione viene attivata la funzione istruttoria del giudice e si determina la giuridica esistenza del giudizio. Inoltre, l'archiviazione è direttamente effettuata dal procuratore e per dedurre non è necessaria l'assistenza di un legale.
La rifusione delle spese legali è infatti connessa alla necessità di dover sostenere le spese di difesa che, nella fase in questione, non sussiste, non essendo obbligatoria l'assistenza da parte di un legale.
Ha espresso il medesimo orientamento la sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti che, nella pronuncia n. 676 del 23 settembre 2002, ha espressamente dichiarato: 'In caso di procedimento archiviato dal Procuratore regionale, non spetta alcun rimborso spese all'indagato, che compete solo in caso di definitivo proscioglimento a seguito di giudizio'.