Richiesta parere se possa ritenersi ancora in vigore la norma statutaria (Art.26, comma 2) che non consente la nomina ad assessore di un comune chi abbia ricoperto in due mandati consecutivi la medesima carica.

Territorio e autonomie locali
29 Gennaio 2004
Categoria 
05.03.02 Nomina e revoca assessori
Sintesi/Massima 

Richiesta parere se possa ritenersi ancora in vigore la norma statutaria (Art.26, comma 2) che non consente la nomina ad assessore di un comune chi abbia ricoperto in due mandati consecutivi la medesima carica.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato trasmesso un quesito del Gruppo consiliare di minoranza di un comune, volto a conoscere se, in considerazione del nuovo quadro costituzionale che ha espressamente riconosciuto ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane l'autonomia statutaria, possa ritenersi ancora in vigore la norma statutaria (Art.26, comma 2) che non consente la nomina ad assessore del Comune in questione chi abbia ricoperto in due mandati consecutivi la medesima carica.
Al riguardo va rilevato preliminarmente che le disposizioni statutarie citate erano state emanate per recepire i contenuti dell'art.16,comma 3, della legge 81 del 1993.
Quest'ultima norma è stata abrogata dalla legge 265/1999 (art.11, comma 11), la quale ha altresì previsto che (art.1, comma 2, ora trasfuso nell'art.1, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000) 'l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette'.
Non avendo il Comune di XXXXXXX adeguato il proprio statuto alle citate modifiche intervenute nell'ordinamento degli enti locali, la norma in questione deve ritenersi caducata per effetto della menzionata norma della legge 265/1999.
Va peraltro rilevato che, in base all'art.47, commi 3 e 4, del citato T.U., sia gli assessori nominati all'interno del consiglio, sia gli assessori esterni devono possedere gli stessi requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
Pertanto, la norma in questione non potrebbe nemmeno, in ipotesi, essere reintrodotta nello statuto comunale in quanto l'art.51 della Costituzione pone una riserva di legge in merito ai requisiti per l'accesso alle cariche elettive.
Non a caso, infatti, anche la recente riforma del titolo V della Costituzione ha conservato alla legislazione esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lettera p) Cost.) la materia della legislazione elettorale e degli organi di governo degli Enti locali, con ciò prescrivendo tra l'altro che nessun limite può essere introdotto al diritto di elettorato passivo per l'accesso alle cariche elettive negli Enti locali, se non con legge dello Stato.