Compensi: indennità di funzione- Richiesta parere in ordine all’applicazione dell’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
8 Gennaio 2004
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Compensi: indennità di funzione
- Richiesta parere in ordine all’applicazione dell’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

Si fa riferimento alla richiesta di parere avanzata da parte del responsabile del personale di un comune, in ordine alla applicazione dell'art.82 del decreto legislativo n.267/2000.
Viene chiesto di conoscere in quale misura l'indennità di funzione spetti ad un assessore, già lavoratore dipendente presso una SpA, che percepiva l'indennità di funzione dimezzata, non essendosi posto in aspettativa non retribuita, che a far data dal 31 dicembre 2001 è stato collocato in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223, e che risulta disoccupato essendo sopravvenuta una contestuale risoluzione del rapporto di lavoro.
Nella pratica, l'istituto della 'mobilità' può essere definito una procedura di licenziamento dei lavoratori; dove il lavoratore licenziato e disoccupato risulta iscritto in lista di mobilità e, in forza di ciò, ammesso ad usufruire di particolari agevolazioni per la ricerca di una nuova occupazione.
Dal quadro delineato, l'amministratore risulta quindi impossibilitato, in quanto non più occupato quale lavoratore dipendente, a richiedere l'aspettativa non retribuita, pertanto, non potendo avvalersi di tale facoltà, come anche i lavoratori autonomi, disoccupati, studenti, pensionati, allo stesso spetterà l'indennità di funzione nella misura intera, in quanto la stessa iscrizione alle liste di mobilità non può qualificarsi di per sé, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dipendente.