Agente polizia municipale - Nomina componente Commissione Comunale vigilanza sui locali pubblico spettacolo.

Territorio e autonomie locali
31 Dicembre 2003
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Corpo polizia municipale privo comandante - Possibilità nominare, vigile urbano cat. C3, componente Commissione Comunale vigilanza e sicurezza locali pubblico spettacolo(attesa impossibilità svolgimento in forma associata funzioni attribuite detta commissione).

Testo 

E' pervenuto un quesito, con il quale un Ente ha chiesto di conoscere se un vigile urbano, categoria C3, può essere nominato componente della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, tenuto conto che il Comune è sprovvisto della figura del Comandante e che l'organico della polizia municipale è composto di sole n. 2 unità. Inoltre, il comune ha rappresentato l'impossibilità di svolgere in forma associata le funzioni attribuite alla predetta commissione.
Al riguardo, si ritiene utile, in via preliminare, rammentare che il personale di vigilanza appartenente alla ex VI q.f. può essere destinatario della speciale disciplina contenuta all'art. 29 del CCNL 14.9.2000. Tale articolo, concernente disposizioni speciali per il personale dell'area di vigilanza con particolari responsabilità, dando attuazione all'art. 24 comma 2 lett. e) del C.C.N.L. dell'1.4.1999, consente alle parti di assumere iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza con compiti di responsabilità di servizio, di coordinamento e di controllo, appartenente alla ex 6^ q.f., nelle ipotesi espressamente indicate nel primo comma dell'articolo medesimo, sempreché la dotazione organica complessiva dell'ente preveda, anche in altre aree, posti inquadrati in categoria D.
Pertanto, si deve ragionevolmente ritenere che l'Ente non si sia trovato nelle condizioni previste dalla citata norma per consentire il suddetto passaggio del personale della VI q.f. alla predetta categoria D.
Ciò posto, si rileva che l'art. 141 bis del DPR n. 311/2001 prevede che la commissione comunale di vigilanza, nominata ogni tre anni dal Sindaco, è composta dal sindaco o da un suo delegato; dal comandante del corpo di polizia municipale o da un suo delegato; dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico o da un suo delegato; dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato; dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un suo delegato e da un esperto in elettronica.
Orbene, nel caso di specie, risulta che l'Ente non è provvisto del corpo di polizia municipale, e che l'organico della stessa consta di soli 2 vigili urbani (ex VI q.f.) appartenenti alla categoria C, uno con posizione economica C2 ed uno con posizione economica C3.
La declaratoria della categoria C, riportata nell'allegato A del CCNL 31.3.1999 descrive, tra i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a detta categoria, le attività caratterizzate da approfondite conoscenze mono specialistiche derivanti anche da esperienze pluriennali; attività di contenuto concettuale con responsabilità di risultati relativi a specifici processi amministrativi; attività di relazioni organizzative sia interne sia esterne anche di natura negoziale; nonché attività di coordinamento di altri addetti.
Pertanto, dalla complessità delle attività svolte dal personale di categoria C potrebbe, ad avviso della scrivente, rientrare anche la nomina nella commissione comunale di vigilanza. Infatti, il dipendente sarebbe chiamato a far parte di tale commissione in virtù delle conoscenze professionali tipiche del proprio profilo di vigile urbano, conoscenze che dovrebbero assicurare il rispetto delle procedure e adempimenti di legge anche in materia di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Inoltre, occorre evidenziare come detto dipendente, con posizione economica C3, di fatto, per l'esiguità del numero degli addetti alla polizia municipale, svolge funzioni che richiedono sia assunzione diretta di responsabilità sia di coordinamento con l'altro vigile urbano appartenente alla categoria economica C2.
Ad ogni buon conto si soggiunge che l'art. 142 del TULPS, come modificato dal DPR n. 311/2001 prevede che qualora la commissione comunale di vigilanza non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, come disposto dal citato art. 141 bis, ai compiti attribuiti alla stessa di cui all'art. 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza nominata dal Prefetto ai sensi dello stesso art. 142.