- Pubblicazione all’Albo Pretorio delle delibere degli Organi collegiali del Comune

Territorio e autonomie locali
30 Dicembre 2003
Categoria 
06.02 Pubblicazione
Sintesi/Massima 

- Pubblicazione all’Albo Pretorio delle delibere degli Organi collegiali del Comune

Testo 

E' stata sottoposta alla scrivente Direzione Centrale per le Autonomie la problematica inerente alla pubblicazione all'albo pretorio delle delibere degli organi cellegiali del comune, istituto questo regolato dall'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.
Al riguardo, si ritiene che l'adempimento in parola non possa reputarsi soddisfatto con la mera affissione dell'elenco delle delibere adottate, anche laddove lo stesso contenga gli elementi essenziali (estremi identificativi e oggetto) di conoscibilità del contenuto delle medesime.
Ed invero, secondo consolidati orientamenti dottrinali, l'adempimento prescritto dal citato art. 124 del T.U.E.L. n. 267 assolve anche alla funzione di consentire quella pubblicità - notizia erga omnes - che riguarda, in un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, l'attività deliberativa degli organi politici dell'ente locale.
Tale assunto è avvalorato dalla lettura combinata delle disposizioni di cui agli artt. 124, comma 1 e 134, comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000 per cui, se l'affissione di tutte le deliberazioni all'albo pretorio nella sede dell'ente è prescritta (salvo specifiche disposizioni di legge) per quindici giorni consecutivi, l'esecutività delle stesse è fissata all'undicesimo giorno dalla loro pubblicazione.
La differenziazione degli archi temporali prescritti dal legislatore statale lascia desumere, invero, una diversificazione nelle finalità da conseguire per cui, in sostanza, se la pubblicazione all'albo pretorio, rappresenta, da un canto, requisito per l'acquisizione di efficacia dell'atto (ai sensi del predetto art. 134 comma 3), in detta pubblicazione si rinviene, d'altra parte, una funzione ulteriore, vale a dire quella della surriferita pubblicità-notizia, (disposta ai sensi dell'art. 124 comma1) la quale non può che realizzarsi attraverso la pubblicazione del testo integrale degli atti di cui trattasi.
Si ritiene, pertanto, conclusivamente, che l'ente debba provvedere a pubblicare integralmente il testo degli atti deliberativi già pubblicati in mero elenco.