Quesito su modifiche allo Statuto del Consorzio.

Territorio e autonomie locali
19 Novembre 2003
Categoria 
07.02 Consorzi
Sintesi/Massima 

Quesito su modifiche allo Statuto del Consorzio.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto il parere della scrivente in ordine alla procedura da adottare per l'approvazione della modifica dello Statuto vigente. In particolare si vuole conoscere se le modifiche che si vogliono apportare debbano essere approvate dal Consiglio del Consorzio del Parco oppure se sia necessario sottoporre il nuovo testo all'approvazione dei Consigli degli Enti partecipanti al consorzio. Al riguardo, si osserva preliminarmente che la normativa di riferimento non consente di evidenziare con chiarezza la corretta soluzione alla problematica prospettata. Infatti, nè l'art. 31, comma 2, relativo ai Consorzi, che tra l'altro non sembra del tutto applicabile ad un tipo di consorzio regolato dalla legge regionale e pertanto direttamente disciplinato da tale normativa, nè l'art. 14 bis, comma 4 della legge regionale Emilia Romagna, n.11/88 (come modificato dall'art. 11 della legge regionale Emilia Romagna 12 novembre 1992, n. 40) fa espresso riferimento alle modalità di approvazione delle modifiche statutarie, disciplinando unicamente le modalità per l'approvazione dello statuto del Consorzio al momento della sua costituzione. Si ritiene pertanto che, in assenza di un'apposita, puntuale disciplina sull'argomento, sia possibile fare ricorso al principio generale secondo il quale la competenza a modificare un atto deve necessariamente spettare allo stesso organo che lo ha emesso. Di conseguenza, nel caso specifico si ritiene che si debbano seguire le stesse modalità della prima applicazione e che, quindi, le modifiche apportate allo Statuto del Consorzio Parco del Frignano' debbano essere approvate dagli stessi enti che lo hanno, a suo tempo, approvato, vale a dire i consigli degli enti partecipanti al Consorzio stesso. Tuttavia, non si può ignorare il fatto che, mentre nel caso di prima costituzione del consorzio i contenuti dello statuto non possono non essere il frutto della mediazione diretta tra gli enti che di esso fanno parte (questa è la ratio dell'art. 31 del T.U.E.L. n.267/2000 che considera unitamente il procedimento di approvazione della convenzione e dello statuto), nelle ipotesi di modifica dell'atto fondamentale esistono organi consortili (consiglio. comitato esecutivo e presidente) che sono legittimati ad un ruolo propositivo rispetto alle deliberazioni di competenza dei consigli degli organi partecipanti. Conseguentemente, a giudizio di questo Ufficio, il Consorzio è legittimato a farsi promotore, attraverso i suoi organi rappresentativi, delle iniziative di concertazione necessarie alla definizione delle modifiche generalmente condivise, a formalizzarne i contenuti (sulla base delle intese raggiunte) in un proprio atto ed a promuovere e sollecitare l'iniziativa degli enti partecipanti finalizzata alla deliberazione di approvazione. Si rappresenta, infine, l'opportunità che, nel modificare lo statuto, vengano disciplinate espressamente le modalità procedurali da osservare per future modifiche.