Accesso ai dati inerenti la retribuzione di dipendenti

Territorio e autonomie locali
7 Novembre 2003
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Accesso ai dati inerenti la retribuzione di dipendenti

Testo 

Un Comune ha chiesto se sia possibile legittimamente ammettere i consiglieri di minoranza all'accesso ai dati riguardanti 'l'entità degli emolumenti corrisposti nei primi nove mesi dell'anno per ogni singolo dipendente'.
Al riguardo, la soluzione individuata dall'amministrazione appare corretta.

Infatti, se è vero che, in via generale, il diritto di accesso dei consiglieri comunali non incontra limiti nemmeno nella legge sulla privacy (legge 675/96), la quale all'art. 27 ha riconosciuto che l'ente locale può comunicare dati a terzi, a condizione che ciò sia autorizzato da una norma di legge o di regolamento, quale è l'art. 43 del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto attiene specificamente alla possibilità di accesso dei consiglieri al cedolino degli stipendi del personale dipendente, tale fattispecie, secondo l'opinione del Garante per la Privacy, non rispetta il principio di cui all'art. 9 della legge sulla privacy, e cioè il principio di pertinenza e stretta necessità dei dati richiesti rispetto allo svolgimento del mandato.
Al riguardo il Garante, con parere reso al Comune di Roma sulle misure da adottare a tutela della riservatezza dei dati contenuti sul cedolino dello stipendio dei dipendenti comunali, ha sottolineato la necessità di adottare le opportune misure volte a tutelare la riservatezza dei dipendenti, per fare in modo che i dati contenuti nel cedolino non siano immediatamente accessibili da altre persone, rimanendo conoscibili dai soli incaricati del trattamento che li devono necessariamente utilizzare per la gestione del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, le esigenze di conoscenza dei consiglieri sugli emolumenti corrisposti ai dipendenti, onde valutare con piena cognizione di causa la congruità delle spese a ciò destinate dal Comune, devono essere soddisfatte con modalità alternative, quale l'esame dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l'accesso alle deliberazioni e determinazioni riguardanti indennità, emolumenti, etc.
Anche per quanto specificamente attiene alla categoria dei dirigenti degli enti locali, il Garante ha osservato come, sebbene la legge 5 luglio 1992, n. 441, concernente il regime di pubblicità della situazione patrimoniale, sia loro applicabile, ciò non fa sorgere l'obbligo di pubblicare i dati patrimoniali relativi a tali soggetti né il diritto di conoscere il contenuto dei loro cedolini dello stipendio, nei quali possono essere contenute informazioni di vario genere (multe disciplinari, pignoramenti per alimenti o tasse, cessioni di stipendio), alcune delle quali aventi anche natura 'sensibile' (ad esempio, sussidi di cura, indennità missione handicappati, iscrizione al sindacato, etc.).