Richiesta convocazione Consiglio da parte di 1/5 dei Consiglieri.

Territorio e autonomie locali
7 Novembre 2003
Categoria 
05.02.07 Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto
Sintesi/Massima 

Richiesta convocazione Consiglio da parte di 1/5 dei Consiglieri.

Testo 

E' stato posto un quesito circa la complessa questione relativa alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale di un comune, si fa presente quanto segue.
In linea di principio (e salvo che non venga diversamente statuito dall'ente locale con normativa regolamentare) le richieste di convocazione straordinaria del Consiglio, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000, sono ammissibili soltanto qualora siano finalizzate all'assunzione di determinazioni di competenza dell'organo consiliare e siano, quindi, idonee a tradursi in concrete proposte di delibere da adottare.
Infatti, in sede giurisprudenziale (cfr. sentenza del T.A.R. Piemonte n. 268 del 24.4.1996) è stato chiarito che 'al presidente del consiglio spetta solo la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di consiglieri, mentre non può sindacarne l'oggetto, giacchè spetta al Consiglio nella sua totalità la verifica circa l'ammissibilità delle questioni, salvo che non si tratti di oggetto che in quanto illecito, impossibile o manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso avrebbe potuto essere posto all'ordine del giorno'.
Pertanto, il presidente del Consiglio Comunale (o il Sindaco) pur non potendo sindacare nel merito le richieste avanzate dal prescritto quorum di consiglieri, dovrà reputarsi non vincolato a convocare il Consiglio qualora le richieste stesse vertano o su un oggetto che per legge è manifestamente estraneo alle competenze del collegio, oppure su un oggetto illecito o impossibile.
Nel caso di specie, si ritiene che il primo argomento per il quale è stata chiesta la convocazione del Consiglio non rientri tra le materie demandate alla competenza dello stesso organo.
Infatti, la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale, la resistenza in giudizio ovvero, come nel caso di specie, la costituzione di parte civile spetta alla Giunta (in tal senso, Cass. Civ., I^, 4 febbraio 1993, n. 1403, in Giust. Civ. Mass. 293, 233), mentre la costituzione in giudizio del Comune spetta al Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente; la mancata autorizzazione da parte della Giunta al Sindaco, ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. cit., incide sulla capacità processuale del Comune e si riduce nel difetto di un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato o grado del giudizio (si veda Cass. Civ. , I, 23 giugno 1997, n. 5585, Giust. Civ. Mass. 1997, 1036). Il locale statuto, peraltro, potrebbe anche demandare la descritta competenza decisionale ai dirigenti in luogo che alla Giunta comunale.
Diversamente si pone la questione con riguardo alla seconda richiesta di convocazione formulata dalla minoranza. Se è pur vero che essa non precisa a quale deliberazione del consiglio la adunanza sia finalizzata, non può ignorarsi che la stessa mira a consentire un dibattito in seno al consiglio in ordine ad un accadimento (sequestro giudiziario di terreni di proprietà comunale) che, per la sua gravità, certamente non può ritenersi estraneo alla sfera degli interessi, e quindi della competenza, del consiglio comunale. Rileva, al riguardo, la natura di organo 'di indirizzo e di controllo politico amministrativo' del consiglio (artt. 42 e 44 T.U.O.E.L) che, a giudizio di questo ufficio, non consente di ritenere l'argomento in esame 'manifestatamene estraneo alla competenza del collegio', né tanto meno vertente su un oggetto illecito o impossibile.
Piuttosto, la richiesta va esaminata alla luce di quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'ordine del giorno del consiglio deve consistere in un elenco sommario e sintetico degli affari da trattare, ma compilato in modo da non lasciare dubbi ed incertezze sugli argomenti che devono formare oggetto di discussione. Se non può essere usata una formula così vaga da non permettere di comprendere di quali problemi si richieda la trattazione, ciò non significa che necessariamente la richiesta debba essere corredata da uno schema di provvedimento da adottare.
In conclusione, a giudizio di questo ufficio, l'argomento di cui la minoranza consiliare ha chiesto la iscrizione all'ordine del giorno è da considerarsi ammissibile, per quanto non sufficientemente specificato attraverso la indicazione di quali 'provvedimenti' si propone la adozione, dovendo per essi intendere non soltanto taluno degli atti indicati dal comma 2 dell'art. 42 e dall'art. 44 del T.U.O.E.L., ma anche soltanto la deliberazione, sotto forma di approvazione di ordini del giorno o mozioni, di atti di indirizzo sui modi di intervento da parte della giunta e degli organi di gestione per fronteggiare la situazione determinatasi a seguito del sequestro giudiziario. In tal senso il Sindaco, più che respingere la richiesta della minoranza, dovrebbe invitarla ad integrare la richiesta nei sensi suesposti.