Quesito in ordine alla mancata elezione, nel corso delle prime tre sedute del consiglio comunale, del presidente del consiglio

Territorio e autonomie locali
3 Novembre 2003
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Quesito in ordine alla mancata elezione, nel corso delle prime tre sedute del consiglio comunale, del presidente del consiglio

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un Segretario Comunale di un ente ha formulato un quesito in ordine alla mancata elezione, nel corso delle prime tre sedute del consiglio comunale, del presidente del consiglio, figura prevista dall'art. 16 bis dello statuto dell'ente.
In particolare, il suddetto funzionario ha chiesto di conoscere se sia legittima la determinazione di non inserire all'ordine del giorno dell'ultima seduta consiliare l'elezione dell'organo in questione.
Al riguardo, si fa presente preliminarmente che la figura del presidente del consiglio comunale è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 1 della legge 81/93 al fine di rafforzare il principio diretto ad assicurare la separazione delle funzioni di presidente del consiglio comunale da quelle di sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Il Consiglio di Stato (sez. I, 30 settembre 1993, n. 984) ha individuato la separazione delle funzioni di presidente del consiglio comunale da quelle di sindaco, prevista dalla legge 25 marzo 1993, n.81, come 'un corollario della nuova forma di governo, di tipo presidenziale, attribuita ai comuni'. In questo quadro di 'separazione dei poteri' si colloca l'introduzione dell'istituto del presidente del consiglio comunale che è stato riproposto dall'art. 11, comma 3, della legge 265/99.
Tale norma ha integrato l'art.38 della legge 142/90, prevedendo, quale facoltà, anche per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, una figura da eleggersi in seno al consiglio, previo inserimento di un'apposita disposizione nelle norme dello statuto comunale.
La previsione di tale figura è stata poi confermata dall'art.39 del T.U.E.L. n.267/2000.
Alla luce di quanto sopra esposto, sembra, ad avviso della scrivente, che l'elezione del presidente, soprattutto in presenza di espressa previsione statutaria, sia assolutamente obbligatoria, e che non sussistano dubbi interpretativi circa il fatto che debba necessariamente avvenire nel corso della prima seduta, convocata e presieduta temporaneamente dal sindaco.
Si richiama, al riguardo l'art.40, comma 5, del T.U.E.L. n.267/2000 che recita: 'Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio'.
Conseguentemente si ritiene censurabile la mancata elezione del presidente da parte del consiglio comunale di San Massimo non tanto per non aver proceduto alla stessa nel corso delle prime due sedute, che, per i motivi riferiti nella nota in esame, non avrebbero orientato l'assemblea verso una positiva definizione, quanto nel non aver posto tale nomina all'ordine del giorno della successiva seduta.
Tutto ciò premesso, poiché la suddetta elezione si configura quale adempimento prioritario, si ritiene che debba essere convocata un'ulteriore seduta del consiglio comunale nel corso della quale procedere all'esame della citata nomina posta necessariamente al primo punto dell'ordine del giorno.