- Diritto di accesso e informazione ai cittadini.

Territorio e autonomie locali
3 Novembre 2003
Categoria 
02.02 Diritto di accesso e informazione ai cittadini
Sintesi/Massima 

- Diritto di accesso e informazione ai cittadini.

Testo 

Con riferimento al quesito in merito alla procedura da seguire per ricevere copie conformi di documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni, si fa presente quanto segue.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si svolge mediante la richiesta rivolta all'ufficio dell'amministrazione (centrale o periferico) competente a formare l'atto conclusivo del procedimento, ovvero a detenerlo, indicando gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero degli elementi che ne consentano l'identificazione.
E' altresì necessaria la specificazione dell'interesse personale e concreto finalizzato alla tutela di una situazione giuridicamente apprezzabile e connesso all'oggetto della richiesta, nonché, ove l'ufficio destinatario della richiesta lo ritenga necessario, la dimostrazione dell'interesse stesso.
L'interessato ha il dovere di far constatare la propria identità atteso che la legge richiede che l'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti sia personale e concreto.
La procedura sopra descritta è quella relativa al c.d. 'accesso informale' consistente nella richiesta, anche verbale, rivolta dall'interessato recatosi presso il pubblico ufficio a prendere visione (nonché estrarre copia) di atti amministrativi.
Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero nelle altre ipotesi previste dalla legge, ovvero, ancora, per espressa scelta dell'interessato, il richiedente produce 'istanza formale', in forma scritta, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare idonea ricevuta che ne comprovi la presentazione.