Vice segretario comunale - Affidamento incarico personale dipendente qualifica apicale (cat. D) nominato Responsabile Settore.

Territorio e autonomie locali
31 Ottobre 2003
Categoria 
15.07.04 Vice segretario comunale
Sintesi/Massima 

Possibilità affidamento incarico vicesegretario a personale (sprovvisto diploma laurea ma in possesso requisiti previsti regolamento comunale) qualifica apicale (cat. D) già nominato responsabile Settore - Applicabilità disposizione contenuta art. 91, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e vigente C.C.NL

Testo 

Un Ente ha chiesto di conoscere se possa procedere all'affidamento dell'incarico di vicesegretario nei confronti del personale dipendente che seppure sprovvisto del titolo di studio del diploma di laurea, risulti in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ovvero qualifica apicale – comunque non inferiore alla D – e già nominato Responsabile di Settore. Il citato Comune ha richiamato, a tal proposito, la disposizione contenuta nell'art. 91, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il vigente C.C.N.L. che consentono al personale di ruolo in possesso del solo diploma di maturità, in caso di concorso interno interamente riservato al personale dipendente, l'accesso a qualifiche per quali è richiesto, per l'accesso dall'esterno, il diploma di laurea.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'Ente nell'ambito delle proprie scelte regolamentari mediante le quali esercita la propria potestà autoorganizzatoria individua, qualora voglia esercitare la facoltà di prevedere la figura del vicesegretario, il posto, i requisiti e le relative funzioni.
Occorre precisare, in ogni caso, che il dipendente che viene nominato vicesegretario, con provvedimento del Sindaco e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento, deve comunque risultare in possesso del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per il segretario comunale e cioè il diploma di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche, come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, concernente il Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali.
Ciò in quanto, il possesso di particolari requisiti, collegato peraltro alla facoltà di rogito, è giustificata dal fatto che la qualificazione tecnico professionale è strettamente interconnessa alle funzioni che il dipendente medesimo è chiamato a svolgere.
Si rappresenta inoltre che sulla imprenscindibilità del requisito dello specifico titolo di studio, si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Invero il T.A.R. Lazio, Sez. II, con sentenza del 19 febbraio 1997, n. 338, ha precisato che la vicarietà dei compiti del vicesegretario ex art. 97 del citato D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui lo stesso svolge funzioni vicarie del segretario comunale per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, anche se non presuppone identità di stato giuridico del dipendente chiamato ad espletare la funzione, non toglie che l'analogia di professionalità comporti parità di titolo di studio, non potendo il comune derogare a tale generale principio.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene pertanto che l'Ente non possa procedere all'affidamento dell'incarico in questione nei confronti di dipendenti sprovvisti dello specifico titolo di studio richiesto dalla normativa sopracitata.