Possibilità (per dipendente) usufruire permessi mensili sensi art. 33, comma 3, L. n. 104 del 5.2.1992 - Possibile ed eventuale riduzione ferie e tredicesima mensilità proporzione numero giorni servizio effettivamente prestati.
Un Ente, premesso che un dipendente ha chiesto di usufruire di 6 giorni di permesso mensile ai sensi della legge n. 104/1992 per assistere entrambi i genitori con handicap grave, ha formulato il quesito in ordine alla eventuale riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità in proporzione al numero dei giorni di servizio effettivamente prestati.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 19 del CCNL del comparto del personale delle Regioni ed Autonomie locali parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995 del 6.7.1999 al comma 6 prevede espressamente che 'i permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili'.
Inoltre, si ritiene opportuno citare anche il parere reso in data 20.1.2003 dall'A.Ra.N. in ordine ad un quesito formulato in materia di applicazione del C.C.N.L. comparto Ministeri, che, vista l'analogia, può essere esteso anche al comparto Regioni- Enti Locali.
In particolare, l'A.Ra.N. ha affermato: 'In proposito si rappresenta che l'art. 18, comma 6, del CCNL del 16 maggio 1995 introduce una norma di maggior favore ed in particolare prevede che i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non riducono le ferie, mentre per quanto attiene alla tredicesima mensilità, nulla innova rispetto alle disposizioni legislative, che quindi continuano ad essere applicate anche al personale del comparto dei Ministeri con conseguente decurtazione proporzionale della mensilità in parola.
Tale disciplina si estende anche ai permessi per i figli con handicap grave di cui all'art. 42 del citato d.lgs. 151/2001: sotto tale profilo, ad ulteriore conferma, si richiama quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che fa salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi'.
L'art. 33, comma 4 della legge n. 104/1992 stabilisce che ai permessi in parola si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
L'art. 7, comma 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (ora art. 48 del d.lgs. n. 151 del 26.3.2001) richiamato dalla citata legge n. 104, prevede che 'I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia'. (V. anche Circolare INPS 2 aprile 1992, n. 100).
Pertanto, ad avviso di questa Direzione Centrale, alla luce della vigente normativa le ferie non vengono decurtate, mentre la tredicesima mensilità deve essere interessata da una decurtazione proporzionale ai giorni di assenza.