Conferimento incarico direttore amministrativo (dipendente cat. D) Casa riposo (Azienda speciale) - Applicabilità art. 19, D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001.

Territorio e autonomie locali
31 Ottobre 2003
Categoria 
15.03.07 Aspettativa
Sintesi/Massima 

Conferimento (per ente rispettoso patto stabilità interno) incarico (dipendente cat. D) direttore amministrativo Casa riposo (trasformata Azienda speciale) - Legittimità collocare aspettativa senza assegni detto dipendente per durata incarico (sensi art. 19, D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001).

Testo 

Un'Amministrazione, nel fare conoscere la propria intenzione di conferire ad un proprio dipendente (cat. D) l'incarico di Direttore amministrativo della Casa di riposo, trasformata in Azienda speciale, ha chiesto se sia possibile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, collocare in aspettativa senza assegni il dipendente per la durata dell'incarico (tre anni), previa apposita disciplina regolamentare.
Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che l'Azienda speciale, ai sensi dell'art. 114, del d.lgs. 267/2000, è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale. L'acquisto della personalità giuridica da parte dell'azienda speciale, comporta, oltre l'iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private ed alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti. Pertanto la natura giuridica dell'Azienda speciale ricade totalmente nell'ambito delle imprese private.
Ciò posto, si è del parere che la questione prospettata da codesto ente rientri nella disciplina prevista dall'art. 23/bis della legge 165 del 30.3.2001, come introdotto dall'art. 7 della legge 15.7.2002, n. 145 concernente: 'Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato'.
L'anzidetto articolo, nel prevedere una deroga all'art. 60 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 (concernente i casi di incompatibilità dei pubblici dipendenti, che non ha mai cessato di essere valida poiché fatta salva dal d.lgs. 3.2.1993, n. 29 fin dalla sua prima stesura), al comma 7, ha consentito, tra l'altro, la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, di disporre l'assegnazione temporanea di personale, previo consenso dell'interessato, presso imprese private, mediante particolareggiata disciplina delle funzioni, delle modalità di inserimento e dell'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
In merito alle disposizioni introdotte dalla legge 15.7.2002, n. 145, si rappresenta che le stesse, poiché contenenti principi di valenza generale nell'ambito del pubblico impiego, possono essere applicate dagli enti locali – così come ritenuto da questo Ministero a seguito di esame congiunto della problematica con i rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I, formalizzato con circolare n. 3/2002 in data 7.10.2002 – mediante apposita regolamentazione che preveda una disciplina di dettaglio calibrata alla propria specifica condizione, alle relative esigenze organizzative ed alle condizioni strutturali e funzionali.
In base alla normativa sopra descritta pertanto, in presenza di specifica previsione regolamentare, la facoltà da parte delle amministrazioni pubbliche di disporre l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private, postula prioritariamente l'interesse specifico dell'amministrazione all'attività di che trattasi, ed inoltre è rigorosamente subordinata alla stipula dei protocolli di intesa fra le parti e al consenso dell'interessato.
Nell'ambito dei protocolli di intesa dovrà essere quindi disciplinata anche la posizione giuridica da assegnare al dipendente durante il periodo cui il medesimo presterà servizio presso la Casa di Riposo.