Considerare abilitazione all’insegnamento (per insegnante scuola infanzia) titolo di preferenza (in assunzioni tempo determinato) anziché requisito essenziale di accesso (in assunzione tempo indeterminato).

Territorio e autonomie locali
31 Ottobre 2003
Categoria 
15.10 Concorsi e commissioni giudicatrici
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno considerare abilitazione all’insegnamento (per insegnante scuola infanzia) titolo preferenza (in bando selezione pubblica soli titoli, assunzione tempo determinato) anziché requisito essenziale accesso (in concorso per titoli e esami assunzione tempo indeterminato).

Testo 

Un'Amministrazione ha fatto preliminarmente conoscere di avere bandito un concorso - in data 20.12.2002 - per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo di insegnante scuola dell'infanzia, prevedendo tra i requisiti di accesso, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna.
Ora nell'intento di bandire una selezione pubblica per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato nel medesimo profilo, viene chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare l'abilitazione all'insegnamento titolo di preferenza anziché requisito essenziale di accesso, come invece è previsto nel regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato.
Ciò posto viene precisato che il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi non specifica i requisiti di accesso per le assunzioni a tempo determinato.
Al riguardo, preliminarmente si fa presente che in base all'art. 89, comma 2, lett. d) del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, gli enti, nell'ambito della propria potestà regolamentare, provvedono a disciplinare i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro. E' previsto altresì che, in mancanza di disciplina regolamentare, per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal D.P.R. 9.5.1994, n. 287 (art. 89, comma 4, d.lgs. 267/2000).
Ciò posto, si ritiene che correttamente l'Amministrazione ha previsto con la specifica norma regolamentare il requisito dell'abilitazione all'insegnamento relativamente alle assunzioni riguardanti il profilo professionale di insegnante scuola materna, così come prescritto dall'art. 334 del d.lgs. 16.4.1994, n. 297, inerente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Conseguentemente, non può considerarsi derogabile tale requisito di accesso.
Nel ritenere d'altra parte ininfluente la circostanza che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato anziché a tempo indeterminato, alla luce della peculiare professionalità richiesta dal profilo in questione, si rammenta che, in ogni caso, qualsiasi procedura concorsuale debba essere avviata secondo i criteri specificamente stabiliti dal regolamento.