Assegnazione ingegnere (contratto CO.CO.CO.) a ente in gestione straordinaria.

Territorio e autonomie locali
31 Ottobre 2003
Categoria 
15.02.08 Incarichi a contratto
Sintesi/Massima 

Possibilità assegnazione (su richiesta Commissione straordinaria comune sciolto per infiltrazioni mafiose) - posizione comando o distacco (sensi art. 145, D.Lgs. n. 267/2000) - ingegnere con attività lavorativa presso altro ente (rapporto lavoro CO.CO.CO.).

Testo 

Un Ufficio Territoriale del Governo ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità per il Prefetto di assegnare, su richiesta della Commissione straordinaria di un comune sciolto per infiltrazioni di tipo mafioso, in posizione di comando o distacco ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 267/2000, un ingegnere che già presta attività lavorativa presso altro Comune sulla base di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Al riguardo, si precisa che la norma di cui al citato art. 145 del D.Lgs. n. 267/2000, nel momento in cui prevede la possibilità che il Prefetto proceda all'assegnazione di personale nei comuni soggetti a gestione straordinaria, onde assicurare il regolare svolgimento dei servizi, disciplina espressamente la posizione giuridica in cui collocare il personale interessato dal provvedimento, ovvero prevede che gli stessi siano collocati in posizione di comando o distacco. Tali istituti, come noto, presuppongono inequivocabilmente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie, detto requisito non sussiste in quanto il rapporto che l'ingegnere intrattiene con il comune si configura come un rapporto di collaborazione professionale, di carattere non occasionale, svolto senza vincolo di subordinazione in modo prevalentemente personale ed avente per oggetto prestazioni rese con autonomia.
Per tale considerazione, si ritiene che la richiesta della Commissione straordinaria non possa trovare favorevole accoglimento.