Facoltà assunzionali (per ente non rispettoso patto stabilità interno) tramite mobilità - Finanziaria 2003 - Spesa relativa contratti formazione e lavoro.

Territorio e autonomie locali
31 Ottobre 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Assunzioni consentite (per ente non rispettoso patto stabilità interno) da L. n. 289 del 27.12.2002, tramite mobilità (copertura posti disponibili) - Chiarimenti su spesa relativa contratti formazione e lavoro.

Testo 

Un'Amministrazione ha chiesto chiarimenti in ordine alle facoltà assunzionali consentite – dalla legge finanziaria 289 del 27.12.2002 - agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2002, con particolare riferimento alle assunzioni tramite mobilità e alla spesa relativa ai contratti di formazione e lavoro.
Al riguardo, si precisa che l'art. 34, comma 11, della 289/2002, nel consentire tali assunzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2002, fa espresso richiamo alle disposizioni di cui all'art. 19 della legge 28.12.2001, n. 448. Pertanto, per tali enti, è possibile provvedere alla copertura dei posti disponibili mediante le procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali. Qualora, tuttavia, il dipendente da trasferire si trovi in un comune fuori della regione di appartenenza di quello ricevente, la mobilità può avvenire soltanto nel rispetto del rapporto dipendenti popolazione indicato dallo stesso articolo 19, comma 1 della legge 448/2001.
Sulla possibilità di procedere al reperimento del personale mediante le procedure previste dall'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, come introdotto dalla legge 16.1.2003, n. 3, si rileva che il tenore della norma in questione sembra richiedere quale presupposto per la sua applicazione, l'effettiva facoltà assunzionale da parte delle amministrazioni interessate, infatti il comma 1 dell'art. 34/bis citato, recita testualmente: 'le amministrazioni pubbliche.., prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare.l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso..'
Tuttavia, nonostante quanto sopra specificato, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della sola facoltà di reperimento di detto personale in mobilità (posto in esubero da altre amministrazioni anche da comparti diversi), si è del parere che la procedura in argomento possa essere avviata, tenuto conto che trattasi in particolare di assunzione di personale in mobilità, procedura che, in deroga al blocco delle assunzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, risulta esplicitamente consentita dalla legge finanziaria 289/2002.
Si ravvisa peraltro la necessità di rammentare l'obbligo da parte di codesta amministrazione di provvedere prioritariamente alla rideterminazione della pianta organica, così come indicato dall'art. 3, comma 2, della legge finanziaria 2003.
Vengono inoltre chiesti ulteriori chiarimenti in merito ai contratti di formazione e lavoro, oggetto di proroga da parte dell'art. 34, comma 18, della legge 289/2002, con particolare riferimento alla relativa spesa, che secondo quanto indicato nella circolare M.I. n. 2/2003 del 18.4.2003, non concorre a determinare il limite del 90% della spesa media annua sostenuta nel triennio precedente relativamente alle assunzioni a tempo determinato.
Al riguardo, si precisa che la spesa da escludere dal predetto 90% va riferita alla spesa sostenuta nell'anno 2002, relativamente a quei contratti di formazione e lavoro che si sono conclusi nell'anno 2002 o che si concluderanno nell'anno 2003, con esito favorevole, nei confronti dei quali l'art, 34, comma 18, della legge finanziaria 2003, nel precluderne la conversione in assunzione a tempo indeterminato allo scadere del previsto biennio, ne ha invece disposto una proroga fino al 31.12.2003.