Accettazione incarico docenza previa trasformazione rapporto lavoro da tempo pieno a part-time.

Territorio e autonomie locali
31 Ottobre 2003
Categoria 
15.02.03 Tempo parziale
Sintesi/Massima 

Possibilità accettazione, dipendente cat. C2, incarico docenza (presso scuola) previa trasformazione rapporto lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Testo 

Un Ente ha formulato a questo Ministero un quesito inteso a conoscere se una dipendente a tempo indeterminato, cat. C2, istruttore amministrativo, possa assumere, previa trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'incarico di una docenza per 6 ore settimanali presso una scuola elementare pubblica fino al 30 giugno 2004.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che gli artt. 4, 5 e 6 del C.C.N.L. del 14/9/2000, disciplinano compiutamente la materia del rapporto di lavoro a tempo parziale stabilendo precise procedure che gli enti debbono seguire nell'applicazione dell'istituto stesso.
In particolare, si evidenziano alcuni punti salienti della procedura stabilita dagli articoli in commento: a) l'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro devono essere necessariamente concordate tra datore di lavoro e lavoratore e devono risultare nel contratto di lavoro a tal fine sottoscritto; b) il dipendente che ha ottenuto la trasformazione potrà tornare a tempo pieno al termine di un biennio della stessa, ma anche prima qualora in organico vi sia la disponibilità di un posto a tempo pieno; c) al fine del ritorno a tempo pieno, il dipendente presenterà una specifica domanda che dovrà essere valutata dall'ente, in relazione ai profili organizzativi e di spesa sottostanti alla previsione dell'art. 5, c.1, secondo periodo del citato CCNL 14/9/2000.
Ciò premesso, si ritiene che nel caso di specie, non sussistano motivi ostativi alla concessione della autorizzazione allo svolgimento dell'attività ulteriore, tenuto conto che l'incarico di docenza non risulta incompatibile con l'attività istituzionale, e di conseguenza, si ritiene che l'Ente possa procedere all'accoglimento della richiesta di trasformazione del citato rapporto di lavoro.
In ogni caso, torna utile evidenziare che l'incarico che la dipendente dovrebbe assumere è definito nel tempo e limitato nella prestazione, richiedendo solo un impegno per 6 ore settimanali. Tale attività, alla quale si può riconoscere il carattere della saltuarietà e della occasionalità, potrebbe essere svolta dalla dipendente in questione senza necessariamente richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sempreché, naturalmente, venga autorizzata dall'Ente e svolta in modo tale da non compromettere la normale esplicazione dell'orario di lavoro ed i compiti propri della categoria di appartenenza.
In materia si rammentano le circolari n. 3 del 19.2.1997 e n. 6 del 18.7.1997, con le quali il Dipartimento della Funzione Pubblica ha indicato i criteri guida per procedere all'esame delle richieste di autorizzazione per le attività che possono essere svolte dal personale a tempo pieno.
Invero, il dipendente che intende richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di attività ulteriori è sempre tenuto a fornire indicazioni non generiche sulle condizioni di svolgimento di dette attività. Solo così, infatti, l'amministrazione è in grado di valutare l'esistenza di elementi idonei a motivare il rilascio dell'autorizzazione o il diniego della stessa.
Nelle medesime circolari è stato precisato, inoltre, che il dovere di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente opera in tutti i casi in cui il dipendente presta la propria attività lavorativa a tempo pieno o con orario superiore al 50 per cento, salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge che si riferiscono a settori ben individuati, quali ad esempio quello per gli ingegneri, gli architetti, per il personale docente, ecc., o quando si tratti di attività svolta per un periodo limitato e occasionalmente.
Si è ribadito, dunque, che le attività consentite sono tali se autorizzate dall'amministrazione e non comportano l'obbligo di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel caso in cui le stesse non oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità o si riferiscano allo svolgimento di libere professioni per le quali particolari disposizioni prevedano una espressa deroga.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, sarà cura dell'Amministrazione, secondo le proprie esigenze organizzative, valutare tra le due ipotesi prospettate quella percorribile. In particolare, occorrerà valutare nel concreto la possibilità per la dipendente di conciliare l'impegno richiesto dall'incarico extraistituzionale con lo svolgimento del normale orario di lavoro, prevedendo, in tal caso, il recupero pomeridiano delle ore non lavorate fino alla concorrenza delle 36 ore settimanali di lavoro.