Possibilità ulteriore rinnovo (nelle more espletamento concorsi pubblici per copertura posti vacanti cat. C) di contratti individuali tempo determinato stipulati in attivazione disciplina prevista art. 7, C.C.N.L. del 14.9.2000, già rinnovati - Applicabilità disciplina prevista art. 4, D.Lgs. n. 368 del 6.9.2001 - Vigenza ed effettivo significato art. 12, L. n. 196/97, in parte relativa argomento.
Un'Amministrazione ha fatto conoscere che, nelle more di espletamento dei concorsi pubblici per la copertura di n. 10 posti vacanti di categoria C, a seguito di attivazione della disciplina prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. sono stati stipulati contratti individuali a tempo determinato per la copertura dei predetti posti. Allo scadere degli 8 mesi contrattuali, previa interruzione di 30 giorni, i medesimi dipendenti sono stati riassunti per ulteriori 8 mesi.
Ciò premesso, nel fare presente che la procedura concorsuale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato risulta ancora in espletamento, viene chiesto se sia possibile un ulteriore rinnovo dei contratti a tempo determinato, previa interruzione di almeno 20 giorni, alla luce della disciplina prevista dall'art. 4, del d.lgs. 6.9.2001, n. 368, nonché della circolare esplicativa – n. 42 dell'1.8.2002 - emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L'ente, inoltre, ha chiesto di conoscere quale sia l'effettivo significato dell'art. 12 della legge 196/97, nella parte in cui dispone che: 'quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto', qualora tale norma sia ancora applicabile.
Al riguardo, occorre principalmente puntualizzare che relativamente alla procedura delle assunzioni di personale a tempo determinato va rigorosamente applicata la disciplina di cui all'art. 7 del C.C.N.L. del 14.9.2000 che, tra l'altro, prevede:
- le ipotesi in cui è possibile stipulare i contratti a termine, e la durata degli stessi nell'ambito di ogni singola casistica;
- l'individuazione del fabbisogno di personale da assumere mediante contratti a termine, previa concertazione ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. dell'1.4.1999;
- la regolamentazione delle relative procedure selettive, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001;
- il rinvio, per quel che concerne la proroga ed il rinnovo, alla disciplina di cui all'art. 2 della legge 230/1962, come modificato ed integrato dall'art. 12 della legge n. 196/1997.
Riguardo a tale ultimo punto, che attiene l'aspetto che qui interessa, vi è da rilevare che, poiché i contratti stipulati dall'amministrazione risalgono ai primi mesi dell'anno 2002, si deve ritenere che gli stessi ricadano nell'ambito della nuova regolamentazione del contratto a termine, così come disciplinata ora dal d.lgs. 6.9.2001, n. 368, il quale in particolare, all'art. 11, ha stabilito che, a far data dalla sua entrata in vigore (24.10.2001) sono abrogate tutte le precedenti disposizioni legislative in materia di contratto a termine ed in particolare la legge n. 230/1962.
Ciò posto occorre precisare preliminarmente che il caso in esame non sembra riguardare l'ipotesi di proroga di un contratto, bensì più propriamente di rinnovo di contratto a tempo determinato, stante l'avvenuta interruzione di 30 giorni tra il primo e il secondo, così come dichiarato dall'ente stesso.
Peraltro relativamente alla proroga, la specifica disposizione - art. 4 d.lgs. 368/2001 - consente, in sostanza, che la durata del contratto, già precedentemente stabilita (qualora sia inferiore a tre anni), possa essere prorogata, con il consenso dell'interessato, fino a un massimo di tre anni, e soltanto se sia in presenza di ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa.
Relativamente al rinnovo, così come peraltro evidenziato dalla circolare n. 42 dell'1.8.2002 del Ministero del Lavoro, 'la disciplina conferma la possibilità di un indefinito numero di rinnovi sempreché separati dagli intervalli temporali fissati dall'art. 5, terzo comma - dopo dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, oppure dopo 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi – se ne sussistano i presupposti.'
Riguardo al significato della disposizione relativa alla parte finale dell'art. 12 della legge 196/97, si rileva che quest'ultima disposizione sostituiva il comma 2, dell'art. 2, della legge 230 del 18.4.1962, ora abrogata, pertanto non più in vigore.
Tuttavia, si fa notare, che nell'attuale disciplina il principio precedentemente stabilito (art. 2, comma 2, L. 230/1962. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto), che peraltro dava adito a qualche dubbio, nella nuova formulazione è stato riportato con una integrazione significativa. Infatti l'odierno articolo 5, comma 4, del d.lgs. 368 così recita: 'Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.'
Alla luce di quanto sopra esposto, si è dell'avviso che l'Amministrazione, salve le interruzioni sopra richiamate, possa procedere ad un eventuale ulteriore rinnovo dei contratti a termine in questione, nel rispetto, comunque, dei limiti temporali previsti dal precitato art. 7, del C.C.N.L. del 14.9.2000.