Rimborso spese legali a dipendente sottoposto procedimento penale (per allontanamento posto lavoro) conclusosi decreto archiviazione “perché non emergono concreti elementi reato relazione ipotesi di cui art. 640 c.p.” (truffa).

Territorio e autonomie locali
30 Ottobre 2003
Categoria 
15.07 Disposizioni particolari
Sintesi/Massima 

Possibilità accoglimento richiesta rimborso spese legali avanzata dipendente sottoposto procedimento penale (avviato seguito segnalazione Sindaco per constatazione allontanamento posto lavoro) conclusosi decreto archiviazione “perché non emergono concreti elementi reato relazione ipotesi di cui art. 640 c.p.” (truffa).

Testo 

Un Ente, nell'allegare i pareri discordanti rilasciati dal Segretario del comune e dall'ANCI, ha chiesto di conoscere l'avviso anche di questo Ministero in ordine alla possibilità di accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata da un dipendente sottoposto a procedimento penale, avviato a seguito della segnalazione del Sindaco per averne constatato l'allontanamento dal posto di lavoro, tenuto conto che tale procedimento si è concluso con decreto di archiviazione con la motivazione 'perché non emergono concreti elementi di reato in relazione all'ipotesi di cui all'art. 640 c.p.' (truffa).
Al riguardo, occorre rilevare che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'ente non è automatica ma presuppone alcune valutazioni che si ricavano dalla formulazione dell'art. 28 del C.C.N.L. successivo a quello dell'1/4/1999, disciplinante la materia.
Condizione determinante, tuttavia, è la verifica dell'insussistenza di un conflitto di interessi, il quale dovrà essere valutato non solo sotto il profilo della responsabilità penale, ma anche sotto i profili disciplinare e amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio.
La numerosa giurisprudenza in materia è concorde nel sostenere la necessità che l'Ente, al fine di stabilire che il dipendente abbia agito nell'interesse del comune e non in conflitto d'interessi, compia delle valutazioni nel merito delle singole fattispecie concrete.
Ciò posto, a giudizio di questo Ufficio, nel caso in esame non sussistono i presupposti per far luogo al rimborso richiesto in quanto:
- non può ritenersi che la condotta che ha dato origine al procedimento penale sia 'direttamente connessa all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio'. Ciò emerge inequivocabilmente dal fatto che risulta accertato: a) che il dipendente era assente dal posto di lavoro connesso all'espletamento del servizio di polizia stradale, al quale era stato comandato; b) il dipendente, benché invitato, non ha dedotto alcuna circostanza idonea a far ritenere che l'allontanamento dal posto di lavoro era stato motivato da sopravvenute e impreviste esigenze di servizio;
- sussiste, nella circostanza, un chiaro conflitto di interesse tra l'Amministrazione di appartenenza ed il dipendente. Ciò in quanto l'assenza dal posto di lavoro del dipendente, non essendo stato in alcun modo giustificato si pone in contrasto con l'interesse dell'Amministrazione a beneficiare della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. L'applicazione della sanzione disciplinare ne è la riprova.
Si può aggiungere che il proscioglimento del dipendente in sede penale non implica di per sé l'assenza del conflitto di interessi, alla quale la norma contrattuale subordina l'assunzione, da parte dell'Amministrazione, dell'onere della difesa. La circostanza che la difesa non sia stata assunta ab origine dall'Amministrazione, ma ne sia stato richiesto ex post il rimborso degli oneri relativi, non preclude in astratto la praticabilità del rimborso, in presenza dei richiesti presupposti, che nella circostanza non si rinvengono, ma può incidere esclusivamente sulla misura del rimborso, potendo l'Amministrazione non rifondere quello che ritenga eccedente rispetto alla scelta di 'un legale di comune gradimento'.