Durata Complessiva proroga contratti a termine alla luce normativa vigente (per ente rispettoso patto stabilità interno).

Territorio e autonomie locali
29 Ottobre 2003
Categoria 
15.02.04 Tempo determinato
Sintesi/Massima 

Contratti a termine - Durata complessiva eventuale proroga rapporti lavoro tempo determinato, alla luce attuale normativa in vigore (per ente rispettoso patto stabilità interno).

Testo 

Premesso che nel corso dell'anno 2003 sono stati assunti a tempo determinato tre lavoratori a tempo pieno (rispettivamente, due per la durata di sei mesi ed uno per la durata di quattro mesi), un Ente - facendo presente che per l'anno 2002 è stato rispettato il patto di stabilità e che prossimamente procederà alla riorganizzazione degli uffici - ha chiesto di conoscere, alla luce dell'attuale normativa in vigore, quale possa essere la durata complessiva di un'eventuale proroga dei predetti rapporti di lavoro.
Al riguardo, il CCNL integrativo di comparto del 14.9.2000, all'art. 7 disciplina la materia relativa ai contratti a termine, stabilendo in forma inequivocabile le tipologie di assunzione e la relativa durata per ciascuna tipologia; il comma 12 del citato articolo 7 stabilisce, inoltre, che 'la proroga ed il rinnovo del contratto a tempo determinato sono disciplinati dall'art. 2, comma 2 della legge n. 230/1962, come modificato ed integrato dall'art. 12 della legge n. 196/1997'.
La citata legge n. 230/1962 è stata successivamente abrogata dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 6.9.2001 che ha pertanto sostituito tutta la materia relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato, e che, dunque, in virtù anche del richiamo effettuato dal CCNL comparto Enti locali, si applica anche al personale assunto a tempo determinato presso le medesime amministrazioni locali.
Riguardo alla proroga si applica dunque, l'art. 4 del citato d.lgs. n. 368/2001 il quale al comma 1 stabilisce testualmente: 'Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni'.
In via preliminare, si fa presente, che il Ministero del Lavoro con Circolare 1 agosto 2002 n. 42 (in G.U. 13 agosto 2002, n. 189) ha espresso le proprie valutazioni in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 368/2001, specificando in particolare al punto 8 (Proroga del termine) che 'Il contratto di lavoro a termine può essere prorogato, secondo quanto stabilito dall'art. 4, anche per un periodo largamente superiore a quello iniziale, ferma restando la durata complessiva di tre anni ed eccezion fatta per i contratti di breve durata ex art. 10, ottavo comma.
Premesso che l'istituto della proroga come quello del rinnovo già risultava normato nell'ordinamento in vista di approntare misure di prevenzione degli abusi, si osserva che l'attualizzazione della disciplina, mentre conferma la possibilità di un indefinito numero di rinnovi sempreché separati dagli intervalli temporali fissati dall'art. 5, terzo comma, e ne sussistano i presupposti, ribadisce il principio dell'unica proroga senza tuttavia circoscriverne la durata, purché - si ribadisce - nel complesso inferiore a tre anni. Con ciò stesso, il legislatore esprime un ulteriore segnale circa l'accezione elastica dell'istituto in commento.
Quanto alla giustificazione della proroga vi è infine da dire che le ragioni oggettive indicate dal legislatore sono prive del carattere della imprevedibilità e/o eccezionalità e/o straordinarietà.
È, dunque, da ritenersi superata quella previgente disposizione che subordinava la legittimità della proroga alla sussistenza di esigenze contingenti ed imprevedibili. In particolare, fermo restando che la proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ciò implica la possibilità che le ragioni giustificatrici della proroga, oltre che prevedibili sin dal momento della prima assunzione, siano anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto a termine purché riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'art. 1 del decreto.
Quanto alle modalità della proroga, il decreto n. 368 richiede anche il necessario consenso del lavoratore, per la validità ed efficacia del quale non necessaria la forma scritta (Cass. 23 novembre 1988, n. 6305)'.
Premessa, tale valutazione del Ministero del Lavoro, occorre fare presente che lo stesso Dicastero ha evidenziato, peraltro, che 'l'art. 11 del citato decreto legislativo 368/2001 stabilisce in via transitoria l'efficacia delle clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56/1987, salvo diverse intese, fino alla scadenza dei medesimi contratti collettivi'.
Sicché, in ogni caso, ad avviso di questo Ministero, anche in virtù del rinvio ai CCNL di categoria, il termine di tre anni previsto dalla legge come limite massimo della durata complessiva del rapporto a tempo determinato, non può trovare un'applicazione generalizzata per tutte le fattispecie, dovendosi, invece, continuare a fare riferimento alle limitazioni previste dai medesimi contratti.
Nel caso particolare, essendo ammessa la proroga del rapporto dei 2 collaboratori di vigilanza e del collaboratore amministrativo contabile per una sola volta (così come stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 368/2001) e dovendosi comunque osservare le disposizioni contenute nell'art. 7 del CCNL del 15.9.2000, ad avviso di questa Direzione Centrale, l'Amministrazione può eventualmente prorogare tali rapporti nei limiti temporali previsti, per ogni singola fattispecie, dal comma 1 del citato art. 7.