Compensi: indennità di funzione
- Indennità di funzione ad assessore che riveste la qualità di lavoratore socialmente utile in mobilità
Si fa riferimento ad un quesito posto in ordine all'applicazione dell'art. 82 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nei confronti di un assessore, che riveste la qualità di lavoratore socialmente utile in mobilità, sia nel caso in cui usufruisca di periodo di utilizzo, sia in caso in cui non venga utilizzato né da enti pubblici né da aziende private.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è previsto il dimezzamento dell'indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.
Si soggiunge, inoltre, che l'utilizzo di soggetti in lavori socialmente utili non determina, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 81/2000, l'instaurazione di un rapporto di lavoro strictu sensu. Conseguentemente gli amministratori che versano in tale situazione non possono, come gli altri lavoratori dipendenti, nel momento che vengano occupati, chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita.
L'impossibilità di avvalersi di tale facoltà, determina in favore a tali soggetti, come avviene altresì anche per i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti ed i pensionati, la facoltà di fruire del beneficio economico dell'indennità di funzione in misura intera.