Incompatibilità- Incompatibilità tra la carica di consigliere comunale supplente e quella di dipendente comunale con rapporto di lavoro a tempo determinato

Territorio e autonomie locali
16 Ottobre 2003
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Incompatibilità tra la carica di consigliere comunale supplente e quella di dipendente comunale con rapporto di lavoro a tempo determinato

Testo 

E' stato posto un quesito circa l'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra la carica di consigliere comunale supplente e quella di dipendente comunale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'art. 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, dispone che non sono eleggibili, nel rispettivo consiglio comunale, i dipendenti del comune.
Al fine d'identificare il rapporto tra ente locale e amministratori lavoratori come suscettibile di provocare l'eventuale sopravvenuta incompatibilità alla carica di questi ultimi, occorre fare riferimento ai poteri di organizzazione, disciplina e regolamentazione del rapporto, che qualificano lo stesso come di dipendenza.
Al riguardo, anche l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Sentenza del Tribunale di Sassari – Sezione civile – n. 1254/2002 del 13 novembre 2002) stabilisce che il dettato legislativo, non distingue, ai fini della stessa ineleggibilità, tra lavoratori assunti a tempo determinato ed indeterminato, contemplando, anzi, espressamente anche i primi tra i soggetti ineleggibili e chiarendo peraltro, ai soli fini dell'inquadramento lavorativo, il divieto di far ricorso all'istituto dell'aspettativa (comma VIII citato art. 60 del decreto legislativo 267/2000).
Sul punto, occorre avere riguardo ai dipendenti come tali dello stesso ente, a prescindere dalla natura dell'incarico (pubblico o privato), dal correlato rapporto di lavoro determinato o indeterminato, ovvero, ancora, dal concreto inquadramento presso lo stesso ente o, infine, dalle diverse forme di reclutamento e selezione (con riferimento ai c.d. contratti di formazione e lavoro). Ciò che il legislatore ha voluto preservare attraverso la prefata disciplina, è il carattere unitario (a fronte delle diverse caratteristiche e forme citate) della subordinazione del detto rapporto di servizio, con esclusione, pertanto, delle sole forme di lavoro autonomo.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, va tenuto conto che, la fattispecie appare riconducibile all'art. 63, comma 1, n. 7 del citato T.U., il quale stabilisce che, l'amministratore che nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità, versa anche in una situazione di incompatibilità.
La normativa in riferimento attiene alla posizione giuridica di consigliere, a garanzia della regolare composizione dell'organo, a prescindere dalla temporaneità dell'espletamento della carica, come nella fattispecie, la supplenza conseguita ai sensi del comma 2, dell'art. 45 del decreto legislativo 267/2000.