Rimborsi spese- Rimborso spese legali sostenute da componenti Commissione comunale, coinvolti in procedimenti giudiziari risoltisi con sentenze assolutorie passate in giudicato

Territorio e autonomie locali
15 Ottobre 2003
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Rimborso spese legali sostenute da componenti Commissione comunale, coinvolti in procedimenti giudiziari risoltisi con sentenze assolutorie passate in giudicato

Testo 

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di rimborso delle spese legali sostenute da alcuni componenti della Commissione comunale, coinvolti in procedimenti giudiziari risoltisi con sentenze assolutorie passate in giudicato.
Si rappresenta al riguardo che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece per i dipendenti comunali.
Al riguardo si evidenzia che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 197 del 2000, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma che prevede l'indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, nel caso si trovino sottoposti ad un procedimento in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, all'esito del quale siano dichiarati esenti da responsabilità, e non anche di quelli sostenuti dagli amministratori.
La Corte ha argomentato, infatti, al riguardo, che la differenzazione di trattamento trova giustificazione nella diversità di rapporto che lega i dipendenti e gli amministratori all'ente: il rapporto di subordinazione, per i primi, un rapporto variamente configurato in dottrina ma comunque non di lavoro subordinato, per i secondi.
In linea con tale orientamento, la V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, ha ritenuto che alla lacuna legislativa potesse ovviarsi con una norma di carattere generale applicabile in via analogica alla fattispecie in questione, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2 del codice civile. In base a tale norma '.Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
Ha, altresì, ribadito, con richiamo alla giurisprudenza ordinaria, che ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Pertanto, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato, questo Ministero ritiene praticabile la rifusione delle spese legali sostenute dagli amministratori se gli atti o i fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del mandato ed a condizione che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato (assolto per non aver commesso il fatto – il fatto non costituisce reato), condizioni che, nel caso in esame, non è dato dedurre dal tenore del quesito formulato.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post a conclusione del procedimento (cfr.: Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 03/01/02). In base all'orientamento della magistratura contabile e amministrativa (Corte dei Conti, sezioni riunite,18 giugno 1986, n. 501; TAR Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n. 14; TAR Piemonte, sez. II, 28 febbraio 1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 1994, n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio. Si soggiunge che, non può essere riconosciuto il diritto del dipendente o dell'amministratore al rimborso delle spese legali sostenute, allorquando, l'amministrazione si sia costituita parte civile nei confronti degli stessi, indipendentemente da ogni valutazione attinente l'esito del procedimento penale, essendo del tutto evidente, in tale ipotesi, il conflitto di interessi tra l'ente e gli interessati (cfr. Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 13624 del 17 settembre 2002).
Si specifica, inoltre, che il beneficio in oggetto, ove ammesso, non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali e adeguatamente documentate, ritenute congrue dall'Amministrazione che ne dispone la rifusione per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio. Valutazione che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, anche per assicurare una corretta gestione delle risorse economiche e che, in virtù dell'autonomia decisionale, è esclusiva prerogativa dell'ente stesso nell'esercizio della propria attività amministrativa.
Relativamente ai giudizi innanzi alla Corte dei Conti, si osserva che la legge 20.12.1996, n. 639, di conversione del decreto legge n. 543/96, in tema di ordinamento della Corte dei Conti, ha introdotto nell'art. 3, dopo il comma 2, il comma 2-bis, il quale recita 'in caso di definitivo proscioglimento. le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza'.
La Corte dei Conti, con orientamento costante (cfr: le sentenze n. 283 del 21/10/99 e n. 70 del 23/03/99 della sezione giurisdizionale della Basilicata e la sentenza n. 100 del 31/10/00 della sezione giurisdizionale del Molise), ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza legale è ammissibile solo in ipotesi di sentenza ampiamente assolutoria che escluda completamente la responsabilità dei convenuti.
Si rileva che non appare possibile procedere al rimborso delle spese legali qualora il giudizio sia stato instaurato prima dell'entrata in vigore della legge sopracitata. Con la sentenza n. 499/99 del 28 gennaio 1999. La sezione della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, ha, infatti, ritenuto che la norma introdotta dalla legge n. 639/96, non avendo efficacia retroattiva, non può trovare valida applicazione nei giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
Non si ritiene infine, praticabile, sulla base di giurisprudenza in materia, la rifusione delle spese legali sostenute dai componenti della 'commissione edilizia' estranei all'amministrazione comunale, non assimilabili, nel rapporto con l'ente, né ai dipendenti né agli amministratori locali. In proposito il TAR Abruzzo, con sentenza n. 830 del 18 marzo 1998, ha negato il diritto alla ripetibilità delle spese sostenute ai cosiddetti membri laici della commissione edilizia, in quanto questi non possono considerarsi amministratori, non risultando il loro incarico da mandato elettorale.
L'orientamento in tal senso seguito da questa Amministrazione trova conferma nel parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione prima, in data 27 febbraio 2002, che individua la commissione edilizia comunale quale organo ausiliario a carattere non burocratico, in quanto composto anche da personale onorario con funzioni istruttorie e consultive che possono ritenersi imputabili all'ente locale.
Da ultimo, si è espressa anche la Corte di Cassazione, sezione I, con la sentenza n. 5914 del 23 aprile 2002, che ha confermato una decisione del giudice di merito, pronunciatosi per la esclusione del rimborso in oggetto ai componenti esterni della commissione edilizia.
Si soggiunge altresì, che, ai fini dell'ammissibilità al rimborso delle spese legali, nessuna norma impone che le parcelle liquidate dai difensori debbano essere corredate del visto di congruità da parte del consiglio dell'ordine forense competente.