Risoluzione rapporto lavoro per collocamento riposo (seguito dichiarazione inabilità assoluta e permanente) – Legittimità corresponsione indennità sostitutiva preavviso.

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2003
Categoria 
15.04.19 Trattamento di fine rapporto
Sintesi/Massima 

Legittimità corresponsione (dipendente collocata riposo seguito dichiarazione inabilità assoluta e permanente qualsiasi proficuo lavoro) indennità sostitutiva preavviso (sensi art. 21, CCNL 94/97 e art. 7, CCNL integrativo 13.5.1996).

Testo 

Un Ente, premesso che una dipendente comunale è stata collocata a riposo a seguito di dichiarazione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ha chiesto se alla medesima competa l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 21 CCNL 94/97 e dell'art. 7 del CCNL integrativo del 13.5.1996.
Al riguardo, si rappresenta che la questione non presenta particolari problemi interpretativi, in considerazione che l'art. 13 del CCNL del 05/10/2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 1.1.2000 - 31.12.2001 (G.U. Serie Generale n. 247 del 20.11.2001) integrando l'art. 21 del CCNL del 6.7.1995, dopo il testo modificato dall'art. 10, comma 2, del CCNL successivo a quello dell'1.4.1999 stipulato in data 14.9.2000, ha inserito il seguente comma 4 bis:
"Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso."