Esercizio funzioni dirigenziali titolare posizione organizzativa dopo immissione in servizio dirigente vincitore concorso - Trattamento economico differenziato tra le due figure.

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2003
Categoria 
15.01.05 Mansioni superiori
Sintesi/Massima 

Possibilità continuare affidamento esercizio funzioni dirigenziali a titolari posizione organizzativa anche dopo immissione in servizio dirigente area finanziaria (vincitore apposito concorso) - corretta applicazione art. 109 comma 2 d.lgs. n. 267/2000 circa trattamento economico diversificato tra i citati titolari svolgenti analoghe funzioni.

Testo 

Premesso che la dotazione organica del Comune prevede da due anni n. 5 posti di dirigente, e che da tempo le funzioni dirigenziali vengono esercitate per decreto sindacale dai titolari di posizione organizzativa, un Ente ha chiesto se, a seguito dell'espletamento di un concorso per dirigente dell'area finanziaria e della successiva immissione in servizio del vincitore, potrà continuarsi ad affidare l'esercizio delle funzioni dirigenziali ai citati titolari di posizione organizzativa.
Con il medesimo quesito, posto ai fini della corretta applicazione dell'art. 109 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, viene contestualmente sollevato il dubbio circa la regolarità dell'attribuzione di un trattamento economico diversificato tra il titolare di qualifica dirigenziale ed i titolari di posizione organizzativa nonostante lo svolgimento di medesime funzioni.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 prevede la possibilità di istituire posizioni di lavoro con contenuti di elevata responsabilità di prodotto e risultato 1) per funzioni di direzione di unità organizzative complesse, 2) per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate ad elevati titoli di studio, 3) per lo svolgimento di attività di staff, studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
L'ultimo comma del citato articolo 8 stabilisce, inoltre, che le predette posizioni organizzative possono essere assegnate a dipendenti classificati nella categoria 'D', sulla base di un incarico a termine . conferito dai dirigenti (art. 9, comma 1), mentre, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, tale istituto viene applicato 'a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato (art. 11, comma 1).
L'art. 10, comma 1 prevede, peraltro, che il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
L'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 al comma 2, lett. c) stabilisce, tra l'altro, che ' . ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso'.
L'art. 8 del CCNL Biennio economico 2000/2001 del 5.10.2001 al comma 2 stabilisce, infine, che 'in materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell'art. 11, del CCNL del 31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del T.u.e.l. n. 267/2000'.
Ciò premesso, si ricorda che in materia di attribuzione di mansioni superiori vige l'art. 8 del CCNL in data 14.9.2000, il quale limita tale possibilità oltre che per la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, solo 'nel caso di vacanza di posto in organico', per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante; inoltre, il comma 5 dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, richiamato dal citato art. 8 del CCNL, prevede che 'il dipendente che ha disposto l'assegnazione al di fuori delle ipotesi del comma 2 (identiche a quelle previste dal CCNL di comparto) risponde personalmente del maggior onere conseguito, se ha agito con dolo o colpa grave.
Infatti, nel caso particolare, fermo restando che ad avviso di questo Ministero, pur in presenza di un dirigente in servizio presso l'Ente, la posizione organizzativa può essere attribuita anche in un settore il cui posto di dirigente sia vacante, e che il relativo atto può essere adottato direttamente dal sindaco ai sensi dell'art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, si rappresenta che il conferimento della posizione organizzativa non può considerarsi pienamente surrogatorio della funzione dirigenziale, in quanto, l'eventuale completo affidamento della responsabilità dirigenziale dà titolo, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 comma 4, (e nei limiti della citata norma, ossia: nelle more dell'espletamento del concorso per la copertura del posto di dirigente) al trattamento economico previsto per la qualifica superiore (attribuzione del trattamento retributivo dirigenziale) e non già relativo alla posizione organizzativa.
In proposito, tenendo conto della citata disposizione di cui al d.lgs. n. 165/2001, si richiamano anche le decisioni 23 febbraio 2000, n. 11, e 10/2000 con cui il Consiglio di Stato (Ad. Plen.) ha puntualizzato che 'Il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori va riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387'.
E' comunque da considerare che la questione ha trovato una nuova disciplina nelle disposizioni della legge 15 luglio 2002, n. 145 (art. 2, comma 1) che, introducendo il comma 1-bis all'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001, consentono al dirigente di delegare 'per un periodo determinato' alcune delle competenze dirigenziali ai dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi assegnati'.
Fermo restando che l'istituto della delega è esercitabile dai dirigenti nell'ambito delle materie di propria competenza, si rappresenta, infine, che detta norma, inserita nel capo II del titolo II del decreto legislativo n. 165/2001 - applicabile alle amministrazioni dello Stato -, mirando ad identificare i contenuti funzionali propri della dirigenza, assume una portata tendenzialmente generale, da recepire dagli enti locali ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. n. 267/2000, così come, peraltro, è stato puntualizzato nella circolare n. 3 - prot. 15700/AA.GG, diramata da questo Dipartimento in data 7.10.2002.