Attribuzione responsabilità degli uffici e servizi ai componenti della Giunta comunale

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2003
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Attribuzione responsabilità degli uffici e servizi ai componenti della Giunta comunale

Testo 

E' stato posto da un comune un quesito inerente la facoltà di attribuire la responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti della Giunta comunale, come previsto dall'art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000, n. 388.
L'ente, nel rappresentare che tale facoltà è espressamente consentita dalla normativa richiamata e pertanto applicabile da parte del comune, rileva, tuttavia, delle perplessità in ordine alla compatibilità di tale norma con i principi posti alla base del nuovo ordinamento degli enti locali in materia di separazione tra attività politica e attività di gestione.
Al riguardo, si fa presente che il comma 23 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, legge finanziaria 2001, ha consentito agli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, in mancanza di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, anche in deroga all'art. 107 del d.lgs 267/2000, mirate ad attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Detta disposizione, com'è noto, è stata poi modificata dall'art. 24, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448, legge finanziaria 2002, che ha ribadito la predetta facoltà, estendendola peraltro agli enti fino a 5.000 abitanti, senza necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee. L'applicazione della norma deve essere finalizzata, tuttavia, al contenimento della spesa, la quale deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione di bilancio (art. 53, comma 23, l. 388/2000).
Quindi l'affidamento dei poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo trova fondamento nella succitata disposizione che introduce una deroga al principio generale della separazione dei poteri nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, principio affermato fin dal 1990, con la legge n. 142 e portato a compimento con il d. lgs. 18.8.2000, n. 267.
Pertanto, in riferimento ai diversi chiarimenti richiesti dall'Ente, si ritiene di specificare che l'eventuale attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi - che, peraltro, non si ravvisa possibile alla Giunta nel suo insieme ma soltanto ai singoli componenti - comporta necessariamente il rispetto della specifica normativa di riferimento, così come avviene per il personale comunale. Sicché anche le relative competenze, riferite all'incarico di responsabile del servizio, debbono essere espletate mediante atti amministrativi e secondo le procedure stabilite per ogni singola competenza.
Per completezza, si rammenta che, in riferimento all'articolo 53, comma 3, del d. lgs. 165/2001, il Consiglio di Stato, con parere emesso il 7 maggio 2003, ha ritenuto illegittima la norma regolamentare che assegna la presidenza delle commissioni di concorso agli organi di direzione politica nominati responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 388/2000.