Riconoscimento (dipendente collocato riposo) benefici ex art. 2, L. n. 336/1970.

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2003
Categoria 
16.05 Malattia/invalidità dovuta a causa di servizio
Sintesi/Massima 

Applicabilità (dipendente collocato pensione, riconosciuto invalido per servizio) benefici (sensi combinato disposto art. 1, L. 539/50 e art. 2, L. 336/70) ossia riconoscimento qualifica funzionale superiore quella posseduta onde ottenere ricalcolo indennità buona uscita.

Testo 

Un Comune ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine alla richiesta avanzata da un proprio dipendente collocato in pensione nel 1998, il quale, essendo stato riconosciuto invalido per servizio, ha chiesto ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della L. 539/50 e dell'art. 2 della L. 336/70 il riconoscimento della qualifica funzionale superiore a quella posseduta (ex 6°), onde ottenere il ricalcolo dell'indennità di buona uscita.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che l'art. 22 del CCNL 5.10. 2001 ha contrattualizzato i benefici economici già previsti dalla citata legge n. 336/70 al fine di consentire l'ulteriore applicazione nei confronti del personale del comparto Regioni Autonomie Locali ed evitare, in tal modo, trattandosi di una normativa speciale propria del lavoro pubblico, l'effetto disapplicativo previsto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 165/2001.
Peraltro, la clausola contrattuale ha fornito anche alcune indicazioni applicative, per rendere coerenti le disposizioni della suddetta legge con la struttura della retribuzione attualmente vigente nel comparto.
Ciò posto si rileva che il predetto art. 22, nel recepire la disciplina della più volte richiamata legge n. 336/70, non ha provveduto, comunque, a modificarne i destinatari.
Difatti occorre rammentare che i benefici ex lege 336/70, previsti a favore dei dipendenti dello Stato ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, profughi e categorie equiparate, non spettano ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, atteso che il richiamo alla categoria equiparata si riferisce ai soli profughi per l'applicazione del trattato di pace, mentre non sussiste parificazione generale e permanete tra mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per servizio ordinario (Cfr. Cass. Civ. - sez. Lav. - sent. n. 239/1981; Cons. Sta. – sez. IV, sent. 296/82; Cons. Sta. Sez. V, sent. n. 195/1997).
Si osserva, invero, che né l'art. 1 della legge n. 539/1950, né l'art. 5 della successiva legge n. 474/1958 fissano una equiparazione permanete fra mutilati e invalidi di guerra e invalidi per cause di servizio in modo che qualsiasi beneficio legislativo stabilito per i primi debba ritenersi automaticamente esteso ai secondi; conseguentemente in mancanza di previsione espressa ai mutilati ed invalidi per servizio non può essere riconosciuto il diritto ai benefici recati dalla legge n. 336/70.
Per completezza di riferimento, si soggiunge che solo ai fini della concessione dei benefici economici contemplati dagli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922, contrattualizzati dall' art. 50 del CCNL 14.9.2000, la categoria degli invalidi per servizio è stata equiparata, per effetto della legge 539/1950, a quella dei mutilati ed invalidi per servizio.
Da quanto sopra evidenziato consegue che la L. n 336/70 continuerà a trovare applicazione, ai sensi del richiamato art. 22 del CCNL 5.10.2001, solo per gli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra o per causa di guerra e profughi per l'applicazione del trattato di pace.
Al personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio si deve applicare, invece, il soprarichiamato art. 50 del CCNL 14.9.2000.
Pertanto, relativamente alla fattispecie in esame, si è del parere che la richiesta avanzata dal dipendente di cui trattasi volta all'ottenimento della qualifica superiore non possa trovare favorevole accoglimento.
Resta inteso che il predetto dipendente potrà richiedere, qualora non lo abbia già fatto, l'attribuzione dell'incremento percentuale del 2,50% o dell'1,25%, a seconda che l'invalidità sia ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due, beneficio previsto per il personale invalido per servizio dal citato art. 50. Invero, tale incremento deve essere applicato con riferimento al trattamento tabellare in godimento al momento della presentazione della domanda da parte dell'interessato, che può essere prodotta anche successivamente alla data di collocamento a riposo, secondo quanto sostenuto di recente dall'INPDAP con circolare n. 31 dell'18.3.2002.