Contratto integrativo decentrato (sottoscritto 14.5.2002) - Attribuzione (vigili urbani, personale farmacia comunale e operaio) indennità reperibilità e disagio intrinseco - Legittimità compensi previsti detto contratto, attese disposizioni contenute a

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2003
Categoria 
15.07.12 Reperibilità
Sintesi/Massima 

Attribuzione (vigili urbani, personale farmacia comunale e operaio) indennità reperibilità e disagio intrinseco (prevista contratto integrativo decentrato, sottoscritto 14.5.2002) – Legittimità corresponsione (VV.UU.) emolumenti titolo disagio intrinseco (quota stabilita detto contratto) attese disposizioni contenute art. 23, CCNL del 14.9.2000 - Possibilità recupero somme eventualmente corrisposte misura maggiore - Fruizione (personale in reperibilità)giornate riposo compensativo, comportante o meno riduzione orario settimanale lavoro.

Testo 

Un Comune ha fatto presente che il contratto integrativo decentrato sottoscritto in data 14.5.2002 ha previsto di compensare con l'importo di € 40,00 per ogni giorno di reperibilità i vigili urbani, il personale addetto alla farmacia comunale e il personale operaio. Precedentemente a tale contratto le competenze erano attribuite per un importo pari ad € 9,30 per reperibilità ed € 16,53 per disagio intrinseco; tali cifre venivano raddoppiate in caso di servizio prestato in giornata festiva.
Ciò posto l'Ente ha chiesto di conoscere se: il citato contratto integrativo sia da considerare legittimo, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 23 del CCNL del 14.9.2000; se ai vigili urbani possano essere attribuiti emolumenti a titolo di 'disagio intrinseco'; se l'ente sia tenuto a recuperare le somme eventualmente corrisposte in misura maggiore rispetto a quelle previste dal citato art. 23; se la fruizione delle giornate di riposo compensativo del personale in reperibilità comporti o meno una riduzione dell'orario settimanale di lavoro.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la reperibilità non forma in alcun modo oggetto di contrattazione decentrata integrativa; questa infatti può svolgersi solo sulle materie ad essa demandate dalla contrattazione collettiva nazionale e la disciplina della reperibilità non risulta in alcun modo essere stata demandata a tale sede negoziale. A tal proposito è bene rammentare che sia l'art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, sia l'art. 4, comma 5, del CCNL 1.4.1999 espressamente sanzionano con la nullità le clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Inoltre, l'art. 48, comma 6, del citato D.Lgs. n. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno.
Ciò posto, si fa presente che il predetto art. 23, integrato dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, prevede espressamente che il servizio di pronta reperibilità, istituito dagli enti in relazione alle proprie esigenze funzionali, produttive ed organizzative, è remunerato con la somma di £ 20.000 per 12 ore al giorno. L'importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999
Appare, pertanto, evidente che l'ente nella corresponsione dell'indennità di reperibilità dovrà attenersi agli importi fissati dalla normativa di comparto nazionale.
Per quanto attiene l'ulteriore quesito relativo alla possibilità di attribuire l'indennità di disagio, ex art. 17, comma 2 lett. e) del CCNL 1.4.1999, anche al personale di polizia municipale si è dell'avviso che, conformemente a quanto sostenuto dall'ARAN, al personale dell'area di vigilanza il contratto nazionale ha già riconosciuto una specifica tutela economica con l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 che vuole proprio remunerare la specificità delle prestazioni svolte dal predetto personale.
Relativamente alla problematica concernente il recupero delle somme che l'ente avrebbe attribuito in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa contrattuale ex art. 23 si ritiene, in linea generale, che le amministrazioni in caso di retribuzioni indebitamente corrisposte, siano tenute a procedere al recupero. Si ritiene, però che nel disporre tale recupero le stesse debbano valutare i singoli casi concreti, tenendo conto di elementi rilevanti quali la valenza della buona fede, l'affidamento in ordine al proprio buon diritto (anche in considerazione dell'eventuale tempo trascorso) nonché la gravosità del recupero, che potrebbe incidere sul tenore di vita del dipendente (Cons. Stato Sez.VI 4.3.1998, n. 231, TAR Marche, 29.8.1047, TAR Umbria 26.1.2000, n. 170).
Per quanto riguarda l'ultimo quesito formulato inerente la fruizione del riposo compensativo si ritiene utile precisare, ai fini della sua corretta applicazione, che, in base al più volte citato art. 23, nel caso di reperibilità cadente di domenica o nel giorno di riposo settimanale il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se durante il periodo di reperibilità lo stesso non ha reso alcuna prestazione lavorativa. Inoltre, come anche affermato dall'ARAN, la fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale. Questa particolare disciplina è giustificata dal fatto che il periodo di mera reperibilità non può comunque essere equiparato ad un periodo di effettiva prestazione lavorativa.