Possibilità assunzione - per Comunità Montana (ente non sottoposto disciplina patto stabilità interno) - personale tempo indeterminato nelle more emanazione D.P.C.M. (previsti art. 34, comma 11, L. n. 289, del 27.12.2002).
E' pervenuto a questo Ufficio un quesito con il quale viene chiesto di conoscere se una comunità montana, ente non sottoposto alla disciplina del patto di stabilità interno e con comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, deve attendere l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per poter procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato.
Al riguardo, si rappresenta che il comma 11 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2003 per le amministrazioni regionali, per le province e comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del servizio sanitario nazionale.
Tra gli 'altri enti locali' indicati nella citata norma, debbono intendersi ricomprese anche le comunità montane che sono elencate, tra gli enti locali, nel comma 1 dell'art. 2 del d.lgs 18.8.2000, n. 267.
Pertanto, anche per le comunità montane, pur se non sottoposte al vincolo del rispetto del patto di stabilità interno (art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), fino all'emanazione dei precitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato art. 34.
Così come rappresentato nella circolare n. 2/2003 del 18.4.2003 di questo Ministero - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - Serv. P.U.E.L. è conseguentemente fatto divieto - sino all'emanazione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai quali si rinvia - di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relativo a figure professionali non fungibili, la cui consistenza non sia superiore all'unità, nonché quelle relativa alle categorie protette.