- Diniego opposto dal Commissario straordinario di esibire atti in possesso dell’Ente

Territorio e autonomie locali
15 Settembre 2003
Categoria 
02.02 Diritto di accesso e informazione ai cittadini
Sintesi/Massima 

- Diniego opposto dal Commissario straordinario di esibire atti in possesso dell’Ente

Testo 

Il Presidente di un Circolo Territoriale di un partito ha formulato le proprie doglianze in merito al diniego opposto dal Commissario straordinario di esibire determinati atti in possesso dell'Ente.
In particolare si è riferito che l'amministrazione interessata non avrebbe consentito il rilascio delle copie delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni commissariali già affisse all'albo pretorio del Comune pur trattandosi di atti che ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 352/92 sono accessibili a tutti ed il cui elenco è già stato inviato ai gruppi politici già rappresentati nel disciolto Consiglio Comunale.
Al riguardo si fanno le seguenti considerazioni.
In primo luogo si osserva che ai sensi dell'art. 22 della l. 241/90 il diritto di accesso è esercitatile anche nei riguardi delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni adottate in regime di commissariamento in quanto l'attività amministrativa, anche se realizzata tramite il commissariamento, non perde l'intrinseca qualità di attività di amministrazione pubblica ed è soggetta al potere di accesso riconosciuto agli interessati alle condizioni di legge.
Tuttavia la qualità del soggetto richiedente di presidente del Circolo Territoriale non è da sola sufficiente a fondare la pretesa dell'interessato.
Secondo l'art. 22 della L. 241/90 il diritto di accesso agli atti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse 'per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti', al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
Uno dei problemi più controversi che la dottrina e la giurisprudenza si sono trovate ad affrontare in relazione alla disciplina dell'accesso contenuta nel capo V della L. 241/90 è stato quello del significato da attribuire all'espressione 'situazioni giuridicamente rilevanti'.
In particolare si è posto il problema se con tale espressione si dovessero intendere soltanto le situazioni alle quali l'ordinamento riconosce una tutela giurisdizionale – e dunque soltanto i diritti soggettivi e gli interessi legittimi – o se essa avesse un più vasto ambito di operatività, comprendendo qualsiasi posizione giuridica presa in considerazione dall'ordinamento giuridico.
La Commissione per l'accesso ai documenti, istituita ai sensi dell'art. 27 della L. 241/90, ha ritenuto che la situazione considerata dalla legge sia 'un interesse amministrativamente protetto' definito, a sua volta come un interesse serio, non emulativo, né riconducibile a mera curiosità, ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso e non necessariamente coincidente con una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo tutelabile in sede giurisdizionale.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. VI n. 1122 del 2.3.2000, ha affermato che 'anche se il diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22 L. 241/90 sopracitato), rimane fermo che l'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa'.
Con altra sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 1414 del 17.3.2000 si è precisato che 'il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse, oltre che individuata o ben individuabile'.
L'accertamento di un siffatto collegamento è quindi indispensabile per l'esercizio del diritto di accesso.
Nel caso di specie, come evidenzia il commissario straordinario con una nota si è negato il rilascio di copia delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni commissariali e quindi degli atti amministrativi adottati in regime di commissariamento in quanto la conoscenza della documentazione non era ricollegabile alla tutela di un interesse giuridicamente protetto e non perché tali atti non potessero rientrare nell'ambito di esperibilità del 'diritto' di accesso ai sensi dell'art. 22 L. n. 241/90.
La richiesta di accesso non sarebbe assistita dalla necessaria legittimazione del richiedente.