Modalità di elezione del capogruppo consiliare in caso di controversia

Territorio e autonomie locali
12 Settembre 2003
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Modalità di elezione del capogruppo consiliare in caso di controversia

Testo 

Si fa riferimento ad un quesito con il quale è stata sottoposta alla scrivente la problematica riguardante le modalità di elezione del capogruppo consiliare, con specifico riferimento ad una controversia emersa nel comune capoluogo.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Non vi è alcun dubbio, in punto di diritto, che la materia inerente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto ed al regolamento consiliare. Le problematiche inerenti a tale materia, dovrebbero, pertanto, trovare soluzione alla stregua della specifica disciplina di cui l'ente locale è dotato.
Nel caso di specie, l'art. 18, comma 1, dello statuto, si limita a disporre che all'interno dei gruppi consiliari '. viene nominato il capogruppo e ne viene data comunicazione scritta all'ufficio di presidenza.'.
Detta disciplina lascia desumere la necessità di un'elezione, ovvero di un'intesa tra i componenti del gruppo consiliare ai fini dell'individuazione, nell'ambito degli stessi, della figura del 'capogruppo'.
In linea meramente teorica, la cennata disciplina statutaria avrebbe potuto essere integrata, altresì, da una previsione in base alla quale, in caso di mancata elezione ovvero designazione entro un termine dato, è capogruppo di diritto il consigliere, ad esempio, che riveste la qualità di consigliere 'più anziano' (giusta definizione di cui all'art. 40, co. 2 del T.U.E.L. 267/2000, ovvero in base al criterio dell'età) del gruppo.
Pertanto, in caso di persistente dissidio fra i componenti del gruppo consiliare di cui trattasi, ai fini dell'individuazione del capogruppo, questa Direzione non può che prospettare l'evenienza che l'interessato ente locale provveda tempestivamente ad integrare lo statuto comunale nei sensi sopra riferiti, non potendosi ricondurre, come sopra detto, altro che a previsioni di natura statutaria (ovvero regolamentare) la materia oggetto della controversia in esame.