Incompatibilità- Sussistenza di una causa d’incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale coinvolto, in qualità di proprietario di un appartamento in condominio, in un procedimento civile pendente tra il condominio stesso ed il comune

Territorio e autonomie locali
9 Settembre 2003
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Sussistenza di una causa d’incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale coinvolto, in qualità di proprietario di un appartamento in condominio, in un procedimento civile pendente tra il condominio stesso ed il comune

Testo 

E' stata rappresentata la questione relativa alla sussistenza di una causa d'incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale coinvolto, in qualità di proprietario di un appartamento in condominio, in un procedimento civile pendente tra il condominio stesso ed il comune.
Al riguardo, si ritiene non sussistente la causa di limitazione all'espletamento del mandato prevista dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, sotto il profilo della rappresentanza processuale che investe l'amministratore del condominio, trattandosi di controversia attinente alle parti comuni dell'immobile, nel quale il comune è stato chiamato in causa con atto di citazione di terzo, unitamente all'amministrazione provinciale, per le dichiarazioni di responsabilità per danni arrecati all'immobile stesso.
Affinché si concretizzi l'ipotesi di incompatibilità in questione, occorre che sia instaurato un giudizio tra l'ente ed il consigliere comunale, non essendo il concetto di parte, per i profili che qui interessano, riferibile al soggetto genericamente interessato all'esito della lite.
In aggiunta, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'amministratore di condominio dispone, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c., anche di un autonomo potere di rappresentanza processuale che gli conferisce la legittimazione ad agire in giudizio senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea (Cass. Sez. II, n. 13504 del 3/12/99), restando escluso che i condomini siano litisconsorti necessari del giudizio (Cass. Sez. unite, n. 4126 del 16/06/88).