Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi- Oneri previdenziali ed assistenziali per un assessore che non esercita alcuna attività lavorativa

Territorio e autonomie locali
29 Agosto 2003
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Oneri previdenziali ed assistenziali per un assessore che non esercita alcuna attività lavorativa

Testo 

E' stato formulato un quesito teso a conoscere se il comune debba provvedere a versare gli oneri previdenziali ed assistenziali per un assessore che attualmente non esercita alcuna attività lavorativa.
Il quesito si correla alla circostanza che la normativa impone all'ente locale di provvedere a tale adempimento per gli amministratori 'che non siano lavoratori dipendenti', analogamente a quanto previsto dall'art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per gli amministratori lavoratori dipendenti.
Si rappresenta, al riguardo, che il citato art. 86 attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare i versamenti in questione per gli amministratori, ivi indicati, che svolgano attività lavorativa. In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1, per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, e al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi.
In attuazione di quest'ultima prescrizione normativa, questo Ministero, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero del Tesoro, ha infatti determinato, con decreto del 25 maggio 2001, le quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da versare ai regimi pensionistici cui sono iscritti i lavoratori autonomi che rivestono la carica di amministratori locali.
Per quanto premesso, si ritiene non sussista alcun obbligo, da parte dell'ente dove l'amministratore svolge il mandato, di provvedere al pagamenti dei predetti oneri o delle quote forfettarie, visto che la carenza della condizione di lavoratore non consente l'applicazione del richiamato art. 86, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.