Possibilità trasformazione rapporto lavoro (da part-time a tempo pieno) e contestuale modifica posto vacante (cat. A) per 3 lavoratori socialmente utili (stabilizzati in organico mediante copertura 2 posti tempo pieno cat. B1) - Applicabilità disposizioni contenute art. 34,L. n. 289 del 27.12.2002.
Un Ente ha chiesto di conoscere se sia possibile, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 34 della legge 27.12.2002, n. 289, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (67%) a tempo pieno nei confronti di n. 3 lavoratori socialmente utili, che, nel corso dell'anno 2002 sono stati stabilizzati nell'organico mediante copertura di n. 2 posti a tempo pieno di cat. B1.
Viene altresì precisato che la pianta organica, composta di n. 44 unità:
- al 29.9.2002 prevedeva: 37 posti coperti, n. 6 posti con procedure di reclutamento in corso ed 1 posto vacante di cat. A per pensionamento avvenuto nell'anno 2002;
- alla data del 31.12.2002, a seguito di alcune assunzioni, comprendeva: 39 posti coperti, n. 4 con procedure di reclutamento in corso ed 1 posto vacante di cat. A.
Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione chiede se, in base alla citata legge finanziaria, possa essere consentita la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, modificando eventualmente il posto vacante di cat. A.
Al riguardo, si rileva in primo luogo che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 289/2002, la pianta organica dell'Ente può essere ridefinita fino a 44 posti, nel rispetto del tetto numerico e del tetto di spesa (p. organico complessivi vigenti alla data del 29.9.2002) salvo eventuali più favorevoli disposizioni previste dagli emanandi D.P.C.M., mentre l'organico provvisorio si compone di n. 43 posti (39 coperti, e 4 con procedure di reclutamento in corso).
Ciò posto, si è dell'avviso che la modifica del posto vacante possa avvenire nell'ambito della pianta organica ridefinita, mentre per la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dei tre dipendenti dovrà essere applicata la relativa normativa contrattuale di modifica dell'orario di lavoro part-time.
Infatti, dal momento dell'avvenuta stabilizzazione, i lavoratori socialmente utili sono divenuti a tutti gli effetti dipendenti dell'amministrazione, pertanto, in questo caso, la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non va considerata come nuova assunzione, ma solo come modifica della prestazione lavorativa.