Rimborsi spese- Obbligo di rimborso di spese legali ad un amministratore parte attrice in un procedimento penale conclusosi con la condanna del convenuto cui sono state altresì imputate una parte delle spese legali sostenute dall’amministratore stesso

Territorio e autonomie locali
30 Maggio 2003
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Obbligo di rimborso di spese legali ad un amministratore parte attrice in un procedimento penale conclusosi con la condanna del convenuto cui sono state altresì imputate una parte delle spese legali sostenute dall’amministratore stesso

Testo 

E' stato chiesto se il comune abbia l'obbligo di rimborsare le spese legali ad un proprio amministratore, parte attrice in un procedimento penale conclusosi con la condanna del convenuto (un direttore di giornale che lo aveva diffamato), cui sono state altresì imputate una parte delle spese legali sostenute dal citato amministratore (€ 4.000 a fronte di € 10.000).
Premesso che la particolare posizione processuale assunta dall'amministratore locale, non convenuto ma parte attrice nel processo penale in questione, non consente di applicare l'istituto del rimborso delle spese legali, ritenuto praticabile da un orientamento giurisprudenziale consolidato, anche in assenza di una norma che obblighi il comune a procedere in tal senso, quando l'amministratore è chiamato in causa per fatti connessi all'espletamento dell'incarico, si ritiene tuttavia che la questione in esame possa essere valutata alla luce delle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2242 del 2000.
In tale pronuncia l'Alto Consesso ha, infatti, ritenuto la disposizione di cui all'art. 1720 del codice civile che sancisce '. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico', idonea, per la sua portata generale, a colmare la lacuna normativa concernente la disciplina dei rapporti patrimoniali tra amministratori ed enti locali. In particolare il Consiglio di Stato ha argomentato che in presenza di un principio legislativo di rimborsabilità delle spese o comunque di ristoro delle perdite sopportate nella gestione dell'interesse altrui, desumibile oltre che dall'art. 1720 anche dagli artt. 2031, comma 1, e 2234 del codice civile, si possa sopperire alla mancanza di una disposizione specificamente riferita alle perdite sopportate dall'amministratore, tramite applicazione analogica della disciplina civilistica richiamata.
Alla luce del quadro normativo delineato, l'ente potrà pertanto valutare la richiesta dell'amministratore e determinarsi per l'ammissibilità del ristoro delle perdite subite dall'amministratore a causa del procedimento giurisdizionale in questione, solo qualora venga accertato che il giudizio sia stato instaurato dal medesimo nell'esercizio delle pubbliche funzioni, e a salvaguardia e tutela della immagine e della credibilità dell'ente stesso.
Tale accertamento andrà effettuato ex post, a conclusione del procedimento, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio, e dovrà essere mirato a verificare se l'amministratore abbia agito nell'esclusivo interesse dell'amministrazione.