Corresponsione compenso dipendenti turnisti attività lavorativa svolta giorno festivo.

Territorio e autonomie locali
30 Maggio 2003
Categoria 
15.04.13 Attività prestata in giorno festivo
Sintesi/Massima 

Corresponsione compenso dipendente turnista per prestazione lavorativa giornata domenica (atteso diritto riposo domenicale) - legittimità riconoscimento maggiorazione prevista art. 24, CCNL 14.9.2000 (come modificato art. 14, CCNL 5.10.2001) anziché indennità turno.

Testo 

Un Ufficio Territoriale ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine al quesito posto da un Comune concernente il compenso da corrispondere al dipendente turnista che effettua la propria prestazione lavorativa nella giornata di domenica.
In particolare, il citato Comune ha rappresentato le istanze avanzate dal personale dipendente che ritiene di aver diritto in linea di principio al riposo settimanale domenicale; nel caso in cui tale diritto venga sacrificato come nell'ipotesi del turno, detto personale sostiene di avere diritto al riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 24 del CCNL 14.9.2000, come modificato dall'art. 14 del CCNL 5.10.2001 e non con l'indennità di turno.
Al riguardo si fa presente che la disciplina concernente le turnazioni è contenuta nell'art. 22 del citato CCNL 14. 9.2000. In particolare, il comma 5 di detto articolo regola le modalità di corresponsione della relativa indennità, che vale a compensare integralmente il disagio connesso alla particolare articolazione dell'orario turnato.
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore sia inserito in un turno che, nell'ambito delle 36 ore settimanali di lavoro dovute abbracci anche la domenica, con conseguente fruizione del riposo settimanale in altro giorno della settimana successiva, allo stesso, nel caso di lavoro domenicale, come nella fattispecie in esame, dovrà essere corrisposto solo il compenso per il turno festivo ex art. 22, comma 5 soprarichiamato.
Per i lavoratori in turno, infatti, deve trovare applicazione la sola disciplina speciale dettata dall'articolo 22 in commento, a nulla rilevando la diversa disciplina contenuta nel successivo art. 24 che mira a tutelare fattispecie lavorative diverse da quella in esame.
Infatti, il citato art. 24 trova applicazione nei confronti dei dipendenti che per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) sono chiamati, eccezionalmente, a prestare la propria attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale. In tale caso al lavoratore deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50 per cento della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire, di norma, entro i successivi 15 giorni.
Si soggiunge ad ogni buon conto, che qualora il lavoratore in turno dovesse essere chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, solo in tal caso avrà diritto alla applicazione della disciplina prevista dal suddetto art. 24, comma 1, come sostituito dall'art. 14 del CCNL 5/10/2001.