- Attualità dell’obbligo di inviare al Co.Re.Co. gli atti per il controllo preventivo di legittimità
E' stato chiesto l'avviso di questa Direzione centrale in merito a quanto asserito dai consiglieri di minoranza di un Comune, circa l'attualità dell'obbligo di inviare al Co.Re.Co. gli atti per il controllo preventivo di legittimità, si fa presente quanto segue.
Come è noto, in occasione della riforma introdotta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione è stata sancita l'abolizione espressa dei controlli di legittimità e di merito sugli atti degli enti locali da parte dell'organo regionale di controllo.
Circa le conseguenze pratiche della modifica costituzionale in esame, da una parte è stata sostenuta la tesi (cui aderiscono anche i consiglieri di minoranza del comune di Arenano) che il nuovo assetto costituzionale non possa comportare alcuna implicita abrogazione delle norme in materia, le quali, pertanto, resterebbero ancora in vigore fino ad una esplicita pronuncia della Corte costituzionale ovvero ad un intervento del legislatore; dall'altra è stata affermata la tesi opposta in base alla quale le leggi ordinarie che hanno disciplinato i controlli sugli atti degli enti locali, in quanto norme di attuazione del dettato costituzionale, risulterebbero automaticamente abrogate. A tale ultima tesi ha aderito il Governo, raggiungendo sul punto un'intesa con le Regioni e le Autonomie locali in data 7 novembre 2001. Nella seduta del 21 novembre 2001 il Consiglio dei Ministri ha preso atto dei contenuti di tale intesa ed in data 22-11-2001 il Ministro per gli Affari regionali ha inviato ai Presidenti delle Regioni una circolare.
In conclusione, secondo la soluzione concordata in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie locali, in applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 oggi è cessato per i Comuni e le Province l'obbligo di inviare ai Co.Re.Co. gli atti amministrativi.