- Dirigenti EE. LL. – Trattamento economico.

Territorio e autonomie locali
30 Maggio 2003
Categoria 
14.04 Trattamento economico
Sintesi/Massima 

- Possibilità corresponsione e liquidazione compensi aggiuntivi al dirigente ufficio comunale di censimento in occasione XIV censimento generale della popolazione.

Testo 

Il direttore della ripartizione servizi demografici – elettorali - statistici di un Comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia possibile o meno corrispondere al dirigente dell'ufficio censimento oltre al compenso previsto dall'art. 26 del DPR 267/2001 e dal DPCM 14/9/2001 anche un compenso aggiuntivo quantificato in base all'indirizzo espresso dal Comitato Provinciale di Censimento istituito presso il competente Ufficio Territoriale del Governo.
Al riguardo, si fa presente che, come è noto, il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93, attualmente trasfuso nell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, così come richiamato dall'art. 32 del CCNL del 23.12.1999, non consente di attribuire ulteriori compensi rispetto a quelli già corrisposti con la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli artt. 27 e 29 del medesimo CCNL.
Invero, ai sensi del citato art. 24, comma 3, il trattamento economico dei dirigenti, fissato dal predetto CCNL, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio.
Ciò posto, si rileva che l'art. 25 del citato DPR 267/2001 al comma 1 dispone che agli organi incaricati di svolgere le operazioni censuarie è corrisposto dall'ISTAT un contributo forfetario onnicomprensivo determinato in base al numero e alla tipologia delle unità censite e delle attività censuarie espletate. Eventuali ulteriori oneri restano a carico dei bilanci degli organi censuari. Inoltre, il successivo art. 26 del medesimo DPR, nel disciplinare la gestione dei fondi e gli oneri finanziari, prevede espressamente che una quota pari al 5% del contributo di cui al citato art. 25, comma 1, è destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi ed è erogata ai dipendenti e, nel limite del 10% della quota, ai dirigenti che partecipano direttamente alle operazioni di censimento.
Dalla chiara formulazione della richiamata normativa si evince che il contributo, da corrispondere 'ex lege' ai dirigenti per l'espletamento delle attività censuarie, è esclusivamente quello specificamente previsto dalla predetta disposizione pari al 10% del 5% della quota destinata a favore dei dipendenti che svolgono effettivamente le operazioni di censimento.
Stante le suesposte considerazioni si ritiene, pertanto, che la richiesta di un ulteriore compenso da corrispondere ai dirigenti per l'espletamento delle predette attività non trovi fondamento in alcuna delle cennate disposizioni normative.