Accesso ai dati riguardanti i dipendenti di un’Amministrazione provinciale

Territorio e autonomie locali
30 Maggio 2003
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Accesso ai dati riguardanti i dipendenti di un’Amministrazione provinciale

Testo 

Il Presidente della Commissione di controllo e garanzia di un'Amministrazione Provinciale, ha chiesto di conoscere se possano o debbano essere comunicati ai Consiglieri provinciali i singoli nominativi dei dipendenti che risultano in debito orario, nonché i nominativi del personale sottoposto a procedimento disciplinare al quale è stata comminata la relativa sanzione.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 43 del T.U.E.L. n. 267/2000 nel disciplinare i diritti dei consiglieri dispone che gli stessi hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune o della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
Dal tenore della citata normativa si evince chiaramente che il limite che incontrano i predetti consiglieri nell'esercizio del diritto di accesso riconosciutogli dal citato art. 43, è quello di poter richiedere tutte le informazioni e le notizie qualora le stesse siano utili e necessarie all'espletamento del mandato consiliare.
A tal proposito appare utile rammentare l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia secondo il quale, in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90, il consigliere comunale che richieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né a spiegare l'interesse sul quale è fondata, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (cfr. Cons. Stato, V sez. n. 940 del 22.2.2000; Cons. Stato, V sez. n. 6293 del 13.11.2002).
Inoltre, è bene evidenziare che il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'Organo collegiale ma, essendo riferito al mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cfr. Cons. Sta. Sez. V n. 5109/2000).
Ciò posto, relativamente alla fattispecie in esame concernente la possibilità di comunicare i nominativi dei dipendenti risultati in debito orario nonché quelli sottoposti a procedimenti disciplinari e gli esiti degli stessi, si fa presente che tali notizie incidono direttamente sulla sfera della privacy dei dipendenti medesimi.
All'uopo si rileva che la citata legge sulla privacy ha riconosciuto all'art. 27 che l'ente locale può comunicare dati a terzi, anche privati, a condizione che ciò sia autorizzato da una norma di legge o di regolamento. Tra le leggi richiamate dal citato art. 27 va senz'altro annoverato anche il Testo unico degli Enti Locali, nella parte in cui disciplina l'accesso dei consiglieri comunali.
E' evidente, pertanto, che la legge sulla privacy sarà rispettata a condizione che vengano rispettate le condizioni previste dal più volte richiamato art. 43, che legittimano l'accesso del consigliere.
Peraltro, sulla specifica problematica della richiesta di accesso a dati dei dipendenti comunali da parte dei consiglieri e degli assessori è intervenuto di recente il Garante della privacy con una pronuncia del 17.2.2003.
Invero, il Garante ha ribadito che la disposizione di cui al citato art. 43 non è venuta meno per effetto della normativa sulla protezione dei dati personali e che il diritto di accesso dei consiglieri deve essere esercitato in osservanza del segreto d'ufficio, cui anche i consiglieri sono tenuti nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, come più volte affermato anche dal Consiglio di Stato (Cfr. Sez. V, n. 5109/2000).
Per quanto riguarda, invece, gli assessori comunali il predetto garante ha avuto modo di rilevare che dall'art. 50 del summenzionato TUEL n. 267/2000 si evince che il sindaco e, di conseguenza, i singoli assessori per gli specifici settori ad essi delegati, sovrintendono al funzionamento degli uffici e dei servizi con direttive generali cui pure i dirigenti degli uffici sono tenuti a conformarsi.
Pertanto, il garante, richiamando il principio di separazione dei poteri secondo il quale le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo dell'ente, mentre le funzioni gestionali spettano ai dirigenti, ha ritenuto che, nel solo casi in cui la richiesta dei dati personali sia indispensabile all'assessore per espletare la funzione di controllo politico amministrativo sull'andamento dell'ufficio del personale, l'acquisizione di tali dati potrebbe apparire non contraria alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Stante le suesposte considerazioni, si ritiene, pertanto, legittima la richiesta di notizie avanzata dai consiglieri, ai sensi del citato art. 43, stante la loro strumentalità allo svolgimento del mandato secondo il principio di pertinenza, di cui all'art. 9, c. 1 lett. d) della L. n. 675/96.
Ad ogni buon conto e per completezza di informazione, si soggiunge che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in risposta a vari quesiti formulati sulla questione, ha ritenuto opportuno delimitare, in riferimento alla documentazione attinente ai procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari, una fase procedimentale, propriamente soggetta alla tutela della riservatezza e, quindi non accessibile, e una fase finale che, potendo dare luogo a provvedimenti dell'amministrazione da portare a conoscenza del destinatario, non appare più soggetta all'esigenza di tutela della riservatezza e pertanto accessibile ai soggetti ai quali la legge riconosce un interesse giuridicamente rilevante.