- Autorizzazione a svolgere prestazioni di lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali a carattere non locale o referendarie, nonché competenza alla stesura del rendiconto finale da parte dei comuni dell’Unione(30.5.2003)

Territorio e autonomie locali
30 Maggio 2003
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

- Autorizzazione a svolgere prestazioni di lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali a carattere non locale o referendarie, nonché competenza alla stesura del rendiconto finale da parte dei comuni dell’Unione
(30.5.2003)

Testo 

Un Ufficio Territoriale del Governo, nel far presente che due delle Unioni presenti sul territorio provinciale gestiscono in forma associata anche gli uffici Demografici (anagrafe, elettorale, stato civile e leva), ha chiesto di conoscere se l'autorizzazione a svolgere prestazioni di lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali a carattere non locale o referendarie, nonché la stesura del rendiconto finale spettino a ciascun comune o all'Unione, tenuto conto che per il referendum del prossimo 15 giugno ciascun Comune ha autorizzato il personale messo a disposizione dall'Unione.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che il comma 4 dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000 dispone che l'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
In applicazione, quindi, della succitata disposizione l'Unione avrebbe dovuto individuare nel proprio regolamento l'ente, Comune o Unione, che, in occasione delle consultazioni elettorali di interesse statale, fosse abilitato ad adottare gli atti relativi all'autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario ivi compresa la stesura del rendiconto finale, necessario ai fini della richiesta di rimborso statale degli oneri sostenuti dagli enti locali per le medesime consultazioni.
Ciò posto, in mancanza di un'apposita norma regolamentare disciplinante la fattispecie in esame, la scrivente ritiene che la procedura da seguire per l'autorizzazione ai dipendenti dell'attività di lavoro straordinario per il prossimo referendum possa essere anche quella già seguita dai comuni interessati. Pertanto, tenuto conto che, nel caso in esame, ciascun Comune ha autorizzato il personale, messo a disposizione dall'Unione, a svolgere lavoro straordinario lo stesso dovrà inoltrare a questo Ministero il relativo rendiconto per ottenere il rimborso statale.
Del pari potrebbe ritenersi ugualmente valida anche l'ipotesi dell'adozione dei predetti atti da parte dell'Unione, tenuto conto che il personale di cui trattasi è alle dipendenze della stessa, sempreché ciò sia previsto da un atto anche appositamente predisposto in occasione delle consultazioni elettorali, al fine di evitare l'eventuale duplicazione di atti relativi alle funzioni in parola.
Ad ogni buon conto si soggiunge che le ore di lavoro straordinario da autorizzare per assolvere agli adempimenti elettorali devono essere contenute nel limite del monte ore individuale mensile fissato in 70 ore dall'art. 15 del D.L. 18/1/1993, n. 8, convertito in legge 13/3/1993, n. 68, tuttora in vigore.