Legittimità corresponsione retribuzione posizione dipendente (responsabile servizio) in astensione obbligatoria e facoltativa maternità, Attesa attribuzione responsabilità (stesso servizio) e relativa retribuzione di posizione altra dipendente.
Un comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se ad una dipendente, responsabile del Servizio I, in astensione obbligatoria e facoltativa per maternità debba essere attribuita la retribuzione di posizione, tenuto conto che in sostituzione della predetta dipendente il Sindaco, con proprio decreto, ha attribuito la responsabilità del citato servizio ad altra dipendente con attribuzione della relativa retribuzione di posizione.
Al riguardo, per quanto attiene l'astensione obbligatoria, si fa presente che la stessa deve essere corrisposta. Infatti, l'art. 17 comma 4 del CCNL 14.9.2000 prevede espressamente che 'nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore ... spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione nonché il salario di produttività.'
Tale trattamento economico si applica in tutti i casi di congedo di maternità attualmente regolati dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001.
Relativamente all'astensione facoltativa disciplinata dal comma 5 del citato art. 17 del CCNL 14.9.2000 si è dell'avviso che, nonostante la diversa formulazione utilizzata rispetto a quella del precedente comma 4 come sopra richiamato, alla lavoratrice o al lavoratore deve essere ugualmente erogata, per i primi trenta giorni, la retribuzione di posizione per intero. Infatti, per tali periodi, le citate norme contrattuali fanno riferimento alla nozione di retribuzione 'intera' che non può non intendersi come comprensiva della retribuzione di posizione, dato che le voci retributive escluse sono solo quelle espressamente indicate nel predetto comma 5: compensi per lavoro straordinario ed indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa, attualmente congedo parentale ex art. 32 del citato D. Lgs. n. 151/2001, la retribuzione di posizione dovrà essere corrisposta nella misura ridotta del 30%, per un massimo di sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino, secondo le previsioni dell'art. 34 del medesimo D. Lgs.. Per i periodi fruiti dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino detta retribuzione di posizione è corrisposta nella misura del 30% purché il reddito individuale della lavoratrice o del lavoratore interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo quanto disposto dal terzo comma del predetto art. 34.
Per quanto concerne poi, la problematica relativa alla corresponsione della doppia retribuzione di posizione occorre richiamare l'orientamento espresso in materia dall'Aran la quale ha 'sempre escluso che, in relazione ad una medesima posizione organizzativa, sia possibile corrispondere due retribuzioni di posizione (una per la titolare in congedo per maternità e una per il sostituto).' Conseguentemente, detta Agenzia ritiene che 'l'unica soluzione possibile sia quella di valutare la possibilità di corrispondere al sostituto la retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) alla dipendente in maternità. Infatti, anche se la retribuzione di risultato non è direttamente collegata alla presenza in servizio, trattandosi di un emolumento da corrispondere, a seguito di valutazione annuale, (art. 10, comma 3 CCNL del 31.3.1999) dopo aver verificato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, è ragionevole presumere che i periodi di assenza per congedo di maternità incidano negativamente su tale aspetto, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando dalla valutazione, che deve comunque essere effettuata, emerga che i risultati non siano apprezzabili). In tale ipotesi, siamo del parere che non vi sarebbe alcun problema ad attribuire la retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) alla dipendente in maternità all'altro responsabile di posizione organizzativa incaricato di sostituirla'.
A tale assunto fa eccezione l'ipotesi contemplata nell'art. 8 del citato CCNL 14.9.2000, disciplinante le mansioni superiori, che al comma 6 prevede che al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferiti, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.