Quesito in merito alla convocazione Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei consiglieri.

Territorio e autonomie locali
27 Maggio 2003
Categoria 
05.02.07 Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto
Sintesi/Massima 

Quesito in merito alla convocazione Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei consiglieri.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato trasmesso il quesito posto da un comune in merito alla sussistenza dei presupposti per la convocazione del consiglio ex art. 39, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, in relazione alla richiesta formulata dai consiglieri di minoranza.
Al riguardo occorre preliminarmente rilevare l'irritualità della iniziativa, assunta dal responsabile del Servizio Amministrativo del suddetto Comune, di diffida rivolta, oltre che al Sindaco, ai Consiglieri Comunali e al Prefetto e corredata dall'invito, ancor più irritale, diretto al Sindaco, a notificare l'atto a tutti i destinatari.
Poiché con il predetto atto, il funzionario ha inteso tutelare la sfera dei propri interessi di fronte ad asseritamente irriguardosi atteggiamenti tenuti nel corso di adunanze consiliari, la rimostranza avrebbe dovuto essere rivolta esclusivamente al Sindaco nella veste di responsabile dell'amministrazione e di presidente del consiglio comunale.
Conseguentemente, la richiesta di convocazione del Consiglio comunale formulata dalla minoranza, in quanto testualmente riferita alle determinazioni da assumere sulla suddetta diffida, appare non sufficientemente definita nei suoi contenuti, non risultando chiaro quali possano essere gli atti da adottare muovendo da una diffida irrituale.
Occorre, tuttavia, considerare quanto in materia ha avuto modo di affermare la giurisprudenza.
'Al presidente del consiglio spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poichè spetta allo stesso consiglio nella sua totalità e non ai capigruppo consiliari – la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno' (vedasi sentenza resa dal T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268).
Il T.A.R. Puglia , Sez. I, con una recente sentenza n. 4278 del 25 luglio 2001, ha ritenuto che appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva). Tali poteri, secondo lo stesso collegio, sono dalla stessa assemblea sempre esercitabili anche se non sono previsti in una fonte normativa.
Pertanto, in relazione ai richiamati indirizzi giurisprudenziali e ad altri tesi ad affermare, con specifico riguardo alle esigenze di garanzia delle prerogative della minoranza, la sufficienza, ai fini della ammissibilità della istanza, della sommaria e sintetica indicazione degli affari da trattare, si riterrebbe che nel caso in esame l'argomento richiesto possa essere iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale, fatta salva la eventuale proposizione di questioni pregiudiziali.
Ovviamente la iscrizione dell'argomento nei termini della istanza consente una discussione che potrebbe tutt'al più sfociare nella presentazione e votazione di ordini del giorno, ma non anche di atti deliberativi a contenuto dispositivo per la cui trattazione si richiederebbe la iscrizione esplicita all'ordine del giorno di una successiva seduta nell'osservanza delle garanzie procedurali di cui all'art. 49 T.U.O.E.L. e dell'obbligo della informazione preventiva dei membri del consiglio in ordine ai provvedimenti sottoposti alla loro deliberazione.